Lo scorso 9 agosto 2018, l’Agenzia delle Entrateha pubblicato la Risoluzione n. 63/E sul conferimento di un ramo d’azienda da parte di un soggetto non residente in Italia ma con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Secondo l’Agenzia il caso in oggetto è assimilabile ai conferimenti d’azienda ai fini dell’applicazione del regime di neutralità fiscale, che però è condizionata dal fatto che la partecipazione nella conferitaria confluisca nella contabilità di cui all’articolo 14, comma 5, del Dpr 600/1973 da cui provengono gli asset.
Branch exemption
Le imprese italiane che hanno stabili organizzazioni all’estero possono esercitare specifica opzione per l’esenzione di utili e perdite (branch exemption): tutte le regole specifiche per applicare il regime previsto dal decreto internazionalizzazione (147/2015), sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017.
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L’opzione va esercitata di norma nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di costituzione della branch oppure, nel caso di imprese che al 7 ottobre 2015 possedevano più stabili organizzazioni in Italia, o che le hanno costituite entro il 31 dicembre 2016, nella dichiarazione 2018, con effetto dal periodo d’imposta 2017.
L’esistenza della stabile organizzazione deve essere attestata dallo Stato estero. E’ anche possibile presentare specifico interpello all’Agenzia delle Entrate, che rilascerà il parere relativo all’effettiva esistenza della stabile organizzazione, sulla base dei documenti prodotti.
L’opzione per la branch exemption, nel momento in cui viene esercitata, vale per tutte le stabili organizzazioni dell’impresa. Se un’azienda non esercita l’opzione nel momento in cui costituisce una stabile organizzazione all’estero, può faro successivamente ogni volta che costituisce una nuova branch.
L’esenzione cessa nel momento in cui vengono chiuse le branch all’estero, ed eventualmente bisogna poi esercitare nuovamente l’opzione nel momento in cui si aprono nuove filiali.
Per quanto riguarda l’applicazione del regime di branch exemption, nel caso in cui la stabile organizzazione nei cinque anni precedenti all’esercizio dell’opzione abbia conseguito delle perdite imputate alla casa madre, i redditi prodotti in regime di branch exemption partecipano all’imponibile dell’impresa fino a concorrenza delle perdite pregresse.
Il provvedimento delle Entrate fornisce tutti i chiarimenti per il recapture delle perdite fiscali pregresse e per il trattamento delle eventuali operazioni interne regresse effettuate sempre nei cinque anni precedenti all’esercizio dell’opzione.
Il reddito della stabile organizzazione si determina in base all’Approccio Autorizzato OCSE, quindi la branch si considera entità separata e indipendente, svolgente le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati. Gli utili e le perdite devono risultare dal bilancio redatto in base all’articolo 152 del Testo Unico Imposte sui Redditi.
Se i disallineamenti normativi fra l’ordinamento fiscale italiano e quello dello stato estero determinano fenomeni di doppia deduzione o doppia esenzione, si sterilizzano i relativi effetti per evitare un’erosione della base imponibile italiana.