Aumento IVA e scadenze fiscali: regole applicative

di Barbara Weisz

4 Ottobre 2013 12:21

Dal punto di vista contabile, il fatto che IVA sia aumentata il primo ottobre rappresenta una comodità , perché di fatto l’intero ultimo trimestre dell’anno va liquidato al 22%: attenzione invece alla comunicazione IVA annuale, che dovrà  essere compilata tenendo conto del cambio di aliquota fra settembre e ottobre. Vediamo tutte le scadenze IVA in arrivo e il modo in cui bisogna comportarsi in relazione all’aumento IVA. Il primo appuntamento è quello del 18 novembre, giorno per la liquidazione dell’Iva mensile relativa a ottobre e di quella trimestrale relativa al periodo luglio-settembre (la scadenza naturale sarebbe il 16, ma è sabato quindi si slitta al lunedì successivo). Per questo secondo caso, si applica ancora l’aliquota del 21%, il rialzo impatta interamente sull’ultimo trimestre (da liquidare entro il 16 marzo 2014). I contribuenti che invece versano l’Iva mensile, applicano l’aliquota del 22%.

E’ importante sottolineare che l’Agenzia delle Entrate, concede un periodo cuscinetto a chi non ha ancora aggiornato i software, anche in virtù del fatto che la decisione di non rinviare l’aumento IVA è stata presa molto velocemente, con tutti i problemi di adeguamento che questo comporta. Quindi, la liquidazione di ottobre può essere provvisoriamente conteggiata con l’aliquota al 21%, e c’è poi tempo fino al 27 dicembre (il termine per l’acconto) per procedere alla variazione in aumento, pagando i relativi interessi ma senza che vengano applicate sanzioni. Stessa scadenza, anche per la liquidazione mensile del mese di novembre. I contribuenti che invece versano l’IVA trimestralmente, devono applicare l’aliquota del 22% per l’intero periodo ottobre-dicembre, con termine il 16 marzo 2014. Entro il 28 febbraio 2014 bisognerà  invece presentare la comunicazione annuale dei dati IVA: i modelli relativi all’anno di imposta 2013 avranno due righi separati, per le operazioni effettuate fino al 30 settembre (con aliquota al 21%) e per quelle successive (con aliquota al 22%). E’ importante ricordare che possono esserci operazioni avvenute a cavallo del periodo in cui è scattato l’aumento, nel quale caso bisogna fare riferimento in linea generale al momento di effettuazione dell’operazione. Quest’ultimo, cambia a seconda delle diverse tipologie di compravendite, vediamo un breve prospetto:

  • cessione di beni mobili: vale la consegna o la spedizione. La norma di riferimento è l’articolo 6 del Dpr 633/72. Se però ad esempio prima delle consegna, avvenuta in ottobre, è stato pagato un acconto in settembre, solo sulla somma corrispondente alla somma anticipata si versa l’IVA al 21%.
  • prestazione di servizi: rileva il momento in cui viene pagato il corrispettivo (anche qui, in base all’articolo 6 del Dpr 633, che è la legge sull’Iva.
  • cessione di immobili: il momento di effettuazione dell’operazione è quello della stipula dell’atto notarile. Non rileva un eventuale preliminare di vendita. Se ci sono però acconti pagati prima del primo ottobre, a questi si applica l’aliquota del 21%.
  • Operazioni intracomunitarie: vale la partenza dallo stato mebro di provenienza della merce (articolo 39 Dl 331/93).
  • Importazioni: vale la data della bolletta doganale.