Flat Tax: cambia la busta paga dipendente

di Barbara Weisz

12 Febbraio 2019 15:01

Niente obbligo di sostituti d'imposta per datori di lavoro forfettari in flat tax: busta paga senza ritenute, tasse totali in dichiarazione dei redditi.

La nuova legge sulla flat tax, che amplia l’accesso al regime forfettario fino a 65mila euro di ricavi, comporta un’importante conseguenza: coloro che la applicano e hanno collaboratoridipendenti, non sono tenuti ad applicare le trattenute fiscali, nemmeno nella busta paga. Lo sottolinea un approfondimento fiscale dedicato agli adempimenti del datore di lavoro in regime forfettario.

=> Forfettari 2019: accesso al regime, caso per caso

Come rileva la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, la manovra 2019 (commi 9 e seguenti) che introduce la flat tax per Partite IVA, non soltanto innalza la soglia dei ricavi per l’accesso al regime forfettario ma abolisce anche i precedenti limiti (da 25mila a 50mila euro in base alla tipologia di attività) e la soglia di 5mila euro di spese per lavoro dipendente, collaboratori, lavoro accessorio (che prima non si poteva superare per restare nel regime forfettario).

Ebbene, per questi contribuenti – in base al comma 69, articolo 1, legge 190/2014 – non c’è obbligo di applicare ritenute alla fonte ai fini della dichiarazione dei redditi, ma soltanto quello di  il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta, e l’ammontare dei redditi stessi. In parole semplice, il contribuente forfettario con dipendenti non opera in qualità di sostituto d’imposta.

Di conseguenza, le eventuali buste paga di lavoratori dipendenti di forfettari dovranno indicare le spettanze e ritenute previdenziali ma non quelle fiscali.

Si può sottolineare che si tratta di un aspetto rilevante della norma: non è facile trovare altri casi in cui un datore di lavoro non opera ritenute fiscali sui compensi dei collaboratori o addirittura in busta paga. Anche per questo i consulenti del lavoro ritengono necessario:

«un tempestivo chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria per ciò che concerne le addizionali 2018, che sono versate a rate nel 2019, allo scopo di chiarire se resta in capo al datore di lavoro forfettario l’onere del prelievo di tali somme.

Ma ci sono anche aspetti che vengono sottolineati. Ad esempio, quello degli obblighi informativi nei confronti del dipendente. Al quale andrà comunque consegnata la certificazione unica, compilando la sola sezione relativa ai dati previdenziali ed assistenziali. E anche un’attestazione delle retribuzioni corrisposte, come nel caso dei lavoratori domestici.

Si potrebbe aggiungere l’importanza di rendere noto al dipendente questa importante novità, perché potrebbe essere portato a ritenere di aver già pagato le tasse con trattenute in busta paga. Il lavoratore, quindi, dovrà pagare le tasse dovute in base al suo reddito direttamente nella sua dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda la compilazione della dichiarazione dei redditi del datore di lavoro forfettario, invece, andrà compilato il quadro RS del modello Redditi. In particolare, bisogna compilare i righi RS371, RS372 e RS373 indicando, in colonna 1, il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e, in colonna 2, l’ammontare dei redditi stessi. Se ci sono più collaboratori o dipendenti, bisogna compilare un rigo per ogni singolo lavoratore.