I Libretti Postali seguono le stesse regole dei conti correnti bancari, per cui se sono cointestati ogni titolare ha diritto alla propria parte di rimborso nel caso di decesso dell’altro titolare, senza possibilità di opposizione degli eredi. Lo stabilisce la Corte di Cassazione, con ordinanza 28935/2025, in applicazione del decreto ministeriale 6 giugno 2002.
Non si possono quindi applicare le vecchie regole per rapporti aggiornati a partire da tale data e Poste Italiane non può appellarsi alle precedenti disposizioni in base alle quali gli eredi del titolare deceduto potevano bloccare i pagamenti all’altro titolare.
Il caso esaminato si riferiva ad un correntista titolare di un Libretto al 50%, con clausola di pari facoltà di rimborso. I parenti del cointestatario deceduto avevano presentato opposizione, facendo valere le vecchie norme sui depositi, ovvero i DPR 156/1973 e 256/1989, in base alle quali bastava il parere contrario di un solo erede per bloccare le somme contenute sul Libretto Postale.
Il rapporto finanziario in questione era stato aperto nel 1991, di conseguenza gli eredi ritenevano applicabile le vecchie norme. Nel 2003 il Libretto era stato tuttavia sostituito, pertanto la Cassazione ha ritenuto di poter applicare l’attuale normativa, rappresentata dal DM 6 giugno 2002, che esclude il potere di opposizione degli eredi.
Nei casi come quello trattato, dunque, Poste Italiane non può rifiutarsi di versare il dovuto sulla base di una semplice opposizione degli eredi. Eventualmente, può agire in tal senso solo in presenza di un atto giudiziario.
Stesso discorso, del resto, per i Buoni Fruttiferi con clausola PFR: con ordinanza n. 16458 del 13 giugno 2024, la Suprema Corte aveva già chiarito il pieno diritto del cointestatario al rimborso senza quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto.