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Cessione crediti multiple e bollino blu: verso le modifiche

di Anna Fabi

15 Febbraio 2022 15:15

Cessione multipla dei crediti d'imposta per i bonus edilizi: verso l'ok ai soggetti vigilati con bollino blu per la tracciabilità, correttivi a breve.

L’obiettivo è chiaro e condiviso: ripristinare le cessioni dei crediti multiple legate a Superbonus e agevolazioni edilizie, evitando però le frodi. Per farlo, bisogna modificare l’articolo 28 del decreto Sostegni-ter (dl 4/2022) – che ha introdotto il limite di una sola cessione del credito – agendo su entrambi i fronti.

Si pensa di consentire la cessione multipla purché siano coinvolti soggetti vigilati dalla Banca d’Italia, introducendo una sorta di tracciabilità (bollino blu). Per sveltire i tempi, il correttivo potrebbe confluire nella legge di conversione del Milleproroghe, senza aspettare quella del Sostegni ter. Possibile anche un provvedimento ad hoc.

Nel frattempo prosegue il dibattito nel mondo delle professioni e delle imprese, anche a margine delle audizioni in commissione Bilancio al Senato.

Il nodo cessioni del credito

La cessione del credito fiscale nell’ambito degli interventi edilizi che danno diritto a Superbonus o detrazione convertibile in sconto in fattura o cessione del credito corrispondente, consente di farsi finanziare i lavori, ad esempio da una banca, alla quale si cede il credito. Limitare la possibilità di cessione del credito rende meno appetibile l’agevolazione, perché il cessionario ha meno possibilità di monetizzare il bonus acquisito. Per le operazioni comunicate dal 17 febbraio, si applicano i nuovi limiti.

La precedente normativa consentiva invece un numero limitato di cessioni, scambiate ad un prezzo di mercato, rendendo l’operazione profittevole per tutti i soggetti coinvolti e incentivando in prima battuta la realizzazione degli interventi stessi. Ad oggi, restano comunque attive le piattaforme di intermediazione che non comportano un ulteriore passaggio, mettendo in contatto diretto cedente e cessionario (unica cessione).

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Asseverazioni anti-frode

La Rete delle professioni tecniche sottolinea che i dati sulle frodi presentati dall’Agenzia delle Entrate attestano che solo il 3% del totale di quelle presunte (per un importo di 132 milioni di euro) può ricondursi al Superbonus, «che in termini assoluti rappresenta però oltre il 34% degli incentivi dal 2020». La differenza la fanno dunque i controlli preventivi.

Considerazioni simili arrivano dall’ordine nazionale dei Commercialisti: «dalle tabelle allegate al testo dell’audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 febbraio scorso, si evince che dei 4,4 miliardi di euro di frodi sinora intercettate, quasi la metà riguardano il bonus facciate (46%), seguito da eco-bonus (34%), bonus locazioni (9%) e sisma-bonus (8%), per un totale relativo ai bonus “ordinari” del 97%, mentre hanno riguardato il Superbonus per il solo restante 3% del totale».

L’analisi di questi dati: «le frodi si sono concentrate sul bonus facciate e in generale sui bonus “ordinari”, anziché sul più “generoso” superbonus perché per i primi, a differenza del secondo, lo sconto e la cessione non erano subordinati – prima dell’entrata in vigore del «decreto anti-frodi» avvenuta il 12 novembre 2021 – ai controlli di tipo preventivo, costituiti dal visto di conformità e dalle asseverazioni e attestazioni tecniche, da parte dei professionisti abilitati, a differenza di quanto previsto invece, sin dall’origine, per la cessione e lo sconto del superbonus».

Controlli bancari a tutela dei cessionari

Il direttore generale dell’ABI (Associazione bancaria italiana) Giovanni Sabatini, chiede chiarimenti o correttivi «sulle conseguenze che ricadono sul cessionario in caso di inesistenza del credito o di frode perpetrata dal cedente (o dai successivi cessionari, nell’ipotesi di sconto in fattura o cessioni multiple di cui la banca è l’ultimo acquirente)». Le considerazioni di fondo: «nessuna conseguenza deve ricadere sull’acquirente in buona fede».

E’ però importante la serietà degli operatori di mercato. «Il presidio preventivo posto in essere dall’Agenzia delle Entrate non esonera i soggetti coinvolti nelle cessioni dal ricorso all’ordinaria diligenza richiesta per evitare la partecipazione a condotte fraudolente».  In tale contesto, gli obblighi in materia di antiriciclaggio a carico dalle banche prevedono una serie di controlli preventivi al fine di evitare operazioni fraudolente. Le banche e gli intermediari vigilati, soggetti a una stringente normativa antiriciclaggio, sono un baluardo dinamico per il contrasto della illegalità.

Le proposte degli operatori

CNA, Casartigiani, Confapi, Confartigianato, ANCE (Associazione costruttori edili) condividono tutti l’obiettivo di contrastare le frodi ma senza penalizzare cittadini e imprese corrette. Le varie proposte:

  • consentire un’ulteriore cessione dei crediti d’imposta dopo la prima verso soggetti collegati;
  • cedibilità tra imprese per le quali rilevi una forma di connessione funzionale in ragione dell’attività esercitata;
  • ammettere le cessioni multiple a favore di banche e intermediari iscritti all’albo e sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia o di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia;
  • riporto agli anni successivi per i crediti d’imposta eventualmente non fruiti nell’anno in corso;
  • limitare il raggio d’azione delle nuove norme alle cessioni che interverranno dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del DL 4/2022 (che arriverà a marzo);
  • stabilire un importo massimo per le cessioni a favore di persone fisiche;
  • stralciare l’articolo 28 del Sostegni ter e avviare un tavolo di confronto per una soluzione condivisa.

Le ipotesi allo studio del Governo

Anche sulla base delle indicazioni emerse dalle analisi e dalle proposte degli operatori, l’orientamento del Governo – in base alle indiscrezioni che circolano – va nelle seguenti direzioni:

  1. cessioni multiple solo fra soggetti vigilati dalla Banca d’Italia (non è chiaro se verrà recepita anche la richiesta di allargare ad altri soggetti vigilati, come le assicurazioni o altre società finanziarie);
  2. mantenere un numero massimo di cessioni dopo la prima (ad esempio tre);
  3. meccanismi di tracciabilità delle cessioni (bollino blu di attendibilità).

Lo strumento legislativo di intervento

La procedura logica sarebbe quella di intervenire sul decreto istitutivo dei limiti, tramite correttivi in fase di conversione in legge del Sostegni-ter (articolo 28), da concludersi entro il 28 marzo. Tuttavia quest’orizzonte temporale ampio lascerebbe nell’incertezza troppi operatori e bloccati troppi cantieri. Ci sarebbero due alternative più veloci:

  1. la prima con un nuovo decreto immediatamente in vigore (poi convertito in legge dal Parlamento, per eventuali aggiustamenti).
  2. la seconda con un emendamento al Milleproroghe, da convertire in legge entro il primo marzo.