La pensione di inabilità è calcolata aggiungendo al montante contributivo individuale una contribuzione figurativa riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età, con un’anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni. Ma questo avviene oggi anche se il soggetto ha superato i 60 anni di età ed è dipendente pubblico?
Non ci sono distinzioni tra dipendenti pubblici e privati per la maggiorazione sulla pensione di inabilità che ricadono nel sistema misto. E’ invece determinante, nel suo caso, il fatto di aver compiuto 60 anni di età, perché il calcolo funziona nel seguente modo: viene attribuita un’anzianità contributiva aggiungendo al montante individuale, posseduto all’atto dell’ammissione al trattamento, un’ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età.
Questo, fino a un’anzianità contributiva massima di 40 anni, soglia che non si può superare. Il riferimento legislativo è il comma 15 dell’articolo 1 della Legge 335/1995. Questa norma contiene i criteri in base ai quali si calcolano le pensioni e, per la pensione di inabilità, prevede la regola sopra esposta:
le maggiorazioni di cui all’articolo 2, comma 3, della Legge 222/1984, si computano, secondo il sistema contributivo, per l’attribuzione di un’anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all’atto dell’ammissione al trattamento, un’ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell’interessato computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate.
Ora, visto che ha già compiuto 60 anni, per lei la maggiorazione non è applicabile.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz