Reddito di Cittadinanza e convocazione Centro Impiego: rischio revoca?

Risposta di Barbara Weisz

25 Novembre 2022 11:45

Giulio chiede:

Non sono andato al secondo appuntamento presso il CPI, in cui ci sarebbe stata la verifica delle attività rischieste (candidatura alle offerte di lavoro) e non è stata accettata la giustificazione: nel mio caso ci saranno delle decurtazioni oppure la diretta decadenza del beneficio? E in caso quando potrò fare nuova domanda?

Si tratta di una caso in cui potrebbe scattare la sospensione dal Reddito di Cittadinanza, che non si configura se sua assenza viene giustificata.

Mi spiego meglio: la norma sul RdC prevede che scattino la decadenza dal beneficio, oppure delle penalizzazioni, in una serie specifica di casi. Se il beneficiario non si presenta alle convocazioni del Centro per l’Impiego, alla prima assenza senza giustificato motivo perde un mese di sussidio, alla seconda assenza perde due mensilità, alla terza decade dal beneficio.

Ebbene, mi sembra che il suo caso possa essere assimilato alla regola sopra citata (contenuta nell’articolo 7, comma 7, del decreto 4/2019, che regolamenta lo strumento). Lei ha presentato una giustificazione che però non è stata accettata, pertanto pare assimilabile alla mancanza di giustificato motivo.

Se si tratta della prima o della seconda volta che l’obbligo di risposta alla convocazione del CPI non risulta soddisfatto, perde una mensilità di sussidio, ma non rischia la decadenza se non è ancora scattata la terza assenza ingiustificata.

Dovrebbe capire se ci sono margini per farsi accettare la giustificazione, così da non subire penalizzazioni. Ad ogni modo, nel suo caso il rischio è relativo al mancato pagamento di una mensilità di reddito e non alla decadenza dal beneficio.

Per completezza di informazioni, le segnalo che dal 2023 le regole si faranno più stringenti, con il sussidio che decadrà alla prima offerta di lavoro congrua. Inoltre, si riduce la durata del Reddito di Cittadinanza ad 8 mesi, in vista dell’abolizione definitiva dello strumento a partire dal 2024.

Nel frattempo, i percettori di RdC potranno cumulare il sussidio con contratti di lavoro stagionale o intermittente fino ad un reddito lordo complessivo di 3mila euro.

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Risposta di Barbara Weisz