Assegno unico e detrazioni figli in regime divorzile

Risposta di Barbara Weisz

20 Gennaio 2022 10:15

Massimiliano chiede:

Sono divorziato e verso ogni mese l’assegno di mantenimento per i miei figli alla madre. Con l’Assegno unico perderò il mio 50% di detrazioni in busta paga? Nel regime divorzile c’è una soluzione per non essere penalizzati?

Mi pare di capire che lei si riferisca alle detrazioni per carichi di famiglia, che in effetti non spettano in relazione ai figli per i quali viene percepito l’Assegno unico. In altri termini, come si legge nel messaggio INPS 4748/2022, le detrazioni per minori a carico di cui all’articolo 12 del TUIR,  dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per figli di età superiore a 21 anni.

Detto questo, le ricordo che l’Assegno unico viene ripartito al 50% fra genitori, anche se sono separati o, come nel vostro caso, divorziati. La discriminante potrebbe essere l’affido esclusivo ad un solo genitore ma nei casi di affidamento condiviso ciascuno ha diritto alla propria metà di assegno, anche se l’altro genitore inoltra domanda chiedendolo integralmente per sé.

Nel caso di affidamento condiviso e collocamento del minore presso il primo richiedente, si può comunque optare per il pagamento ripartito dell’assegno. E se il primo genitore aveva in origine richiesto il 100% dell’Assegno unico, il secondo genitore ha diritto di modificare tale richiesta a proprio favore.

Il secondo genitore può richiedere ed ottenere la modifica di tale richiesta, entrando nella stessa domanda già presentata dal primo genitore (con le proprie credenziali INPS, basta il codice fiscale del minore e le proprie coordinate bancarie per ottenere l’accredito della quota spettante) fruendo alla fine della propria quota di assegno mensile, che ha durata annuale e si deve richiedere ogni anno dal primo gennaio con erogazione dal primo marzo.

=> Calcolo importo Assegno Unico

Quindi, se è vero che da marzo non potrà più applicare le detrazioni, è anche vero che dalla stessa data potrà percepire il 50% dell’Assegno unico, purchè lo si richieda (chi perfeziona la domanda entro fine febbraio ottiene subito l’Assegno, chi lo fa entro giugno lo ottiene dal mese successivo con arretrati da marzo, chi lo fa dal primo luglio, lo ottiene dal mese successivo senza arretrati e in tutti i casi fino al febbraio dell’anno seguente, quando si dovrà fare domanda per la nuova annualità).

L’opzione per il versamento della quota spettante da dividere al 50% fra i due genitori può essere indicata nella domanda di AUUF (Assegno Unico e Universale per Figli a carico) oppure esercitata successivamente. Il sopra citato messaggio INPS contiene tutte le indicazioni e le istruzioni.

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Risposta di Barbara Weisz