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Prelievo INPS: gli esenti dal contributo di solidarietà

di Barbara Weisz

Pubblicato 20 Novembre 2014
Aggiornato 17 Dicembre 2014 10:40

Aziende, personale e attività esclusi dal versamento del contributo al Fondo di solidarietà residuale per il sostegno alle reddito di chi perde il lavoro: novità e istruzioni INPS.

Fondo di solidarietà INPS

L’INPS fornisce chiarimenti operativi sul contributo al Fondo di Solidarietà residuale, specificando i settori esenti dal prelievo dello 0,05% in busta paga (1/3 a carico del lavoratore e 2/3 dell’impresa). Con Messaggio 8673/2014, aggiorna le tabelle delle aziende rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo, istituito dall’articolo 3, commi 4 e 14 della legge 92/2012 (Riforma del Lavoro Fornero), con l’obiettivo di tutelare il reddito dei dipendenti di imprese con più di 15 dipendenti nei settori non coperti da integrazione salariale.

=> Trattenuta in busta paga: il prelievo di solidarietà

Imprese coinvolte

Alle imprese dei settori coinvolti, l’INPS attribuisce il codice di autorizzazione “0J” a prescindere dal requisito dimensionale. L’impresa deve verificare nel proprio cassetto previdenziale se le è stato attribuito o meno: l’obbligo contributivo insorge solo al superamento della soglia dei 15 dipendenti nella media del semestre precedente. Ricordiamo che si tratta di un

=> Il contributo di solidarietà nelle imprese

Aziende e personale esente

L’INPS ha provveduto ad aggiornare la procedura automatizzata di iscrizione dei datori di lavoro in base alle nuove classificazioni. Fra le novità: escluso dal versamento il settore del lavoro in somministrazione ma solo per il personale somministrato, mentre invece i dipendenti addetti al funzionamento dell’agenzia devono versare il contributo al Fondo. Non devono pagare affatto, invece,  le imprese pubbliche e private che svolgono servizi di trasporto pubblico, auto-filoferrotranvieri e di navigazione sulle acque interne e lagunari.

=> Lavoro e ammortizzatori: guida ai sussidi

Attività esenti

Per i settori Credito, Assicurazioni e Commercio, ecco codici ATECO e attività escluse dal versamento:

  • Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro (codice ATECO 94.11.00)
  • Federazioni e consiglio di ordini e collegi professionali (codice ATECO 94.12.10)
  • Associazioni professionali (codice ATECO 94.12.20)
  • Sindacati di lavoratori dipendenti (codice ATECO 94.20.00)
  • Organizzazioni religiose nell’esercizio del culto (codice ATECO 94.91.00)
  • Partiti e associazioni politiche (codice ATECO 94.92.00)
  • Organizzazioni associative (codici ATECO 94.99.10 – 94.99.20 – 94.99.30 – 94.99.40 – 94.99.50 – 94.99.60 – 94.99.90)
  • Datori di lavoro per personale domestico (97.00.00)
  • Produzione di beni (codice ATECO 98.10.00)
  • Produzione di servizi (codice ATECO 98.20.00)
  • Organizzazioni ed organismi extraterritoriali (99.00.00)
  • Parlamentari assunzione collaboratori (99.99.97)
  • Cantieri lavoro allievi (99.99.98)
  • portiere e addetto alle pulizie (99.99.99)

Versamento integrale

Per quanto riguarda le mensilità arretrate dovute per gennaio-settembre 2014, il datore di lavoro è tenuto alla denuncia e versamento della contribuzione anche per i lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel periodo considerato, con riferimento alle mensilità lavorate in quanto responsabile del versamento all’INPS anche della quota a carico del lavoratore.

Casi particolari

Le aziende che hanno cessato l’attività entro settembre 2014 versano la contribuzione inviando l’UniEmens relativo all’ultima mensilità, con l’utilizzo del codice “M131” dell’elemento <CausaleADebito> e la compilazione degli elementi <Retribuzione> e <SommaADebito>. Il versamento del contributo con modello F24 si effettua indicando come periodo di riferimento l’ultimo mese di attività e adottando la causale RC01. Le aziende a cui viene attribuito il codice 0J a novembre 2014 effettueranno gli adempimenti informativi attraverso la dichiarazione UniEmens  di novembre con utilizzo del codice “M131” dell’elemento <CausaleADebito>, compilazione degli elementi <Retribuzione> e <SommaADebito> e versamento per ottobre entro il 16 dicembre, congiuntamente a quello del periodo gennaio-settembre 2014, senza sanzioni o interessi. 

del 12 novembre 2014