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Guida per aziende al Bonus in busta paga: calcolo mensilità

di Barbara Weisz

Pubblicato 16 Maggio 2014
Aggiornato 24 Febbraio 2015 07:26

Calcolo delle somme da erogare ogni mese in busta paga, casi particolari (variazione di contratto e retribuzione) e recupero in F24: vademecum per aziende nell'applicazione del Bonus IRPEF.

Ecco le indicazioni per i datori di lavoro che devono erogare il bonus in busta paga ai propri dipendenti con reddito fino a 26mila euro, così come stabilito dal Decreto IRPEF. L’azienda è infatti chiamata a svolgere una procedura in tre passaggi:

  • calcolo credito spettante: in base al reddito complessivo rapportato al periodo di lavoro dell’anno;
  • calcolo importo bonus: da erogare mensilmente in ciascun periodo di paga, iniziando da maggio;
  • recupero somme erogate: in compensazione rispetto al bonus, pagato sfruttando contributi e ritenute.

=>Bonus IRPEF 80 euro: tutti i casi particolari

Credito spettante

Per il calcolo del credito – in base alle disposizioni di cui all’articolo 1 del Dl 66/2014 – si deve valutare prima cosa il reddito complessivo annuo del lavoratore, per stabilirne il diritto al bonus. Nel computo bisogna considerare anche i redditi da cedolare secca (affitti), mentre restano esclusi quelli da immobili e i premi di produttività. Se eisulterà compreso fra 8mila e 24mila euro, il credito spettante (bonus 2014) sarà pieno ossia di 640 euro:

=> Calcolo bonus a seconda del contratto

Se il reddito del lavoratire è compreso fra 24mila e 26mila euro, il bonus diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi. Per calcolarlo correttamente bisogna applicare una specifica formula:

 => Calcolo bonus oltre 24mila euro

In caso di lavoro inferiore a 365 giorni (contratto a tempo indeterminato iniziato tra gennaio e maggio 2014; contratto a termine) bisogna dividere 640 (euro) per 365 (giorni) e moltiplicare per il giorni lavorati. Ad esempio, su 120 giorni lavorati si avrà diritto a 210,41 euro totali, da spalmare nelle buste paga erogate nell’anno. Se il reddito complessivo annuo è comunque sotto 8mila euro l’anno, allora non spetta alcun bonus, così come sopra i 26mila euro.

Bonus pieno mensile

I sostituti d’imposta sono tenuti a versare l’aumento dalla busta paga di maggio (in casi eccezionali da giugno). Nel caso di lavoratore con diritto a bonus pieno (640 euro), considerando che da maggio a dicembre ci sono 245 giorni, l’aumento in busta paga nei mesi di:

  • maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre: sarà di 80,98 euro (640 / 254 x 31),
  • giugno, settembre e novembre: sarà di 78,37 euro al mese (640 / 245 x 30).

Nel caso in cui l’azienda, per ragioni esclusivamente tecniche, inizia a pagare il bonus da giugno, deve comunque garantire la ripartizione dell’intero importo spettante tra le retribuzioni del 2014. Da giugno a dicembre i giorni di calendario sono 214, quindi le buste paga saranno così distribuite:

  • luglio, agosto, ottobre e dicembre: 92,71 euro (640 / 214 x 31),
  • giugno, settembre e novembre: 89,72 euro (640 / 214 x 30).

Bonus parziale mensile

Per un contratto a termine che inizia ad esempio il 15 maggio e termina il 15 settembre, bisogna applicare lo stesso principio (124 giorni di lavori per un bonus annuo di 217,42 euro (640/365 x 124), così ripartito:

  • maggio (17 giorni): 29,81 euro,
  • giugno (30 giorni): 52,60 euro,
  • luglio e agosto (31 giorni): 54,36 euro,
  • settembre (15 giorni): 26,30 euro.

Opzione rate uguali

L’Agenzia delle Entrate, per semplicità, consente alle aziende di dividere l’importo totale da erogare per il numero dei mesi lavorati. Quindi, nel caso di 640 euro da maggio a dicembre (otto mesi), si possono versare 80 euro al mese (91,43 euro al mese se da giugno). Non è consentito, invece, dividere la somma dovuta per il 2014 per i 12 mesi dell’anno, erogando una mensilità da maggio a dicembre (53 euro al mese circa) e la parte restante (213 euro) in sede di conguaglio.

Recupero somme erogate

Le aziende effettuano il recupero in compensazione con le somme a debito, utilizzando il modello F24: l’Agenzia delle Entrate ha istituito uno specifico codice tributo denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66“.

=>Bonus busta paga: il codice tributo

Il datore di lavoro può recuperare il creduto seguenti imposte: IRPEF, addizionali regionali e comunali, premi di produttività, contributo di solidarietà. Nel caso non bastassero, può avvalersi dei contributi INPS. L’istituto di previdenza ha  emanato una circolare con tutte le modalità di recupero, anche per i contributi INPS, a seconda del sostituto d’imposta:

=> Istruzioni INPS per il recupero del bonus

Casi particolari

  • Precedenti rapporti di lavoro: il lavoratore comunica al datore di lavoro informazioni e documentazione sul reddito (consegnando i CUD) così che l’azienda possa poss effettuare i calcoli, detraendo quanto eventualmente già riconosciuto da precedenti sostituti d’imposta. Diversamente, determinerà la spettanza sulla base dei dati a sua disposizione. Il nuovo assunto ha comunuqe l’obbligo di comunicare al sostituto di non avere i presupposti per il riconoscimento del credito, ad esempio perché sommando i redditi derivanti dai due rapporti di lavoro ha un reddito complessivo superiore a 26mila euro.
  • Rapporti di lavoro contestuali: è il lavoratore a dover comunicare al sostituto d’imposta se la somma dei redditi dei due rapporti è superiore ai 26mila euro. Diversamente, il sostituto d’imposta è tenuto a pagare il bonus. Il lavoratore può chiedere di pagare l’intero bonus a uno solo dei due sostituti, comunicando all’altro di non erogarlo.
  • Variazioni della retribuzione: se un dipendente, successivamente al mese di maggio, riceve una promozione o un aumento che gli fanno superare i 26mila euro di reddito, il sostituto d’imposta potrà trovarsi nella condizione di dover restituire il bonus già pagato nei mesi in cui il dipendente ne aveva diritto. Potrà recuperarlo nei periodi di paga successivi all’aumento, anche prima del conguaglio di fine anno. Può succedere anche il contrario (es.: stipendio ridotto per passaggio a part-time), con un nuovo reddito inferiore a 8mila euro annui: il bonus andrà restituito e recuperato. Infine, se la variazione della retribuzione comporta l’ingresso nella soglia di diritto al bonus, il sostituto deve pagarlo dal primo periodo di paga utile.