Bonus busta paga: codice tributo F24 per datori di lavoro

di Barbara Weisz

Pubblicato 8 Maggio 2014
Aggiornato 30 Luglio 2015 13:02

L'Agenzia delle Entrate comunica alle imprese il codice tributo da utilizzare per portare in compensazione il credito d'imposta utilizzato per l'aumento ai dipendenti.

L’aumento in busta paga ha ora uno specifico codice tributo, che devono utilizzare in F24 i datori di lavoro per compensare il credito d’imposta erogato ai dipendenti: si tratta del codice 1655 denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del dl 66/2014“. E’ contenuto nella risoluzione 48/E del 7 maggio 2014 dell’Agenzia delle Entrate. La norma prevede che il sostituto d’imposta, ad esempio l’impresa, riconosca ai lavoratori l’aumento (nella maggior parte dei casi 80 euro a partire da maggio) in via automatica. Può poi recuperare le somme erogate in compensazione utilizzando il modello F24.

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Nella compilazione del modello di versamento, il codice tributo va indicato nella sezione “erario“, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento“, si segnano mese e anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.

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Ricordiamo brevemente le principali regole da seguire per i sostituti d’imposta nell’erogazione del bonus: si paga a partire dalla busta paga di maggio. Si utilizza, «fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga». Le ritenute utilizzabili sono Irpef, addizionali regionali e comunali, premi di produttività, contributo di solidarietà.

Fonte: risoluzione 48/E dell’Agenzia delle Entrate