Inserimento donne disoccupate: domanda incentivi entro giugno

di Barbara Weisz

Pubblicato 25 Giugno 2014
Aggiornato 16 Ottobre 2014 16:07

Le imprese che non hanno ancora usufruito dei benefici contributivi per l'assunzione agevolata di donne disoccupate negli anni 2009-2012 pur avendone diritto possono presentare richiesta entro il giugno: le istruzioni INAIL.

I datori di lavoro che non hanno ancora usufruito delle agevolazioni contributive sulle nuove assunzioni di donne disoccupate negli anni 2009-2012 (o che hanno utilizzato il beneficio in misura superiore al dovuto) hanno tempo fino al 30 giugno per regolarizzare la propria posizione INAIL in un senso o nell’altro: lo prevedono le istruzioni fornite con la circolare N. 24 del 5 maggio 2014. I benefici contributivi riguardano i contratti di inserimento lavorativo per donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in aree geografiche a bassa occupazione (articolo 54, comma 1, lettera e, dlgs 276/2003 modificato dalla legge 183/2011),  ossia con tasso di occupazione femminile di almeno di 20 punti percentuali inferiore a quello maschile o di disoccupazione superiore di 10 punti percentuali. A decorrere dal 14 maggio 2011, la fruizione di queste agevolazioni contributive  è consentita solo a condizione che siano soddisfatti i nuovi requisiti.

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In particolare, il requisito della disoccupazione – prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (definizione precisata nel 2013) – implica il non aver prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi oppure a un’attività in forma autonoma o parasubordinata con reddito superiore al minimo escluso da imposizione (4.800 euro per il lavoro autonomo, 8.000 euro per i parasubordinati). Non è necessaria l’iscrizione a un centro per l’impiego.

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Beneficio pendente

Le aziende che, pur rientrando nei requisti previsti, non hanno ancora utilizzato il beneficio, possono ancora farlo inviando una nuova dichiarazione delle retribuzioni in sostituzione di quella/e già trasmessa/e per gli anni 2009–2012. In questa nuova dichiarazione devono essere indicate le retribuzioni parzialmente o totalmente esenti nonché il relativo codice, che corrisponde alla misura dell’agevolazione. Ecco la tabella:

DATORE DI LAVORO UBICAZIONE AGEVOLAZIONE CODICE
Che non ha natura di impresa Centro Nord 25% A
Che non ha natura di impresa Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria,Sicilia, Sardegna 50% F
Impresa Centro-Nord 25% A
Impresa Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna 100% C
Impresa commerciale e turistica sotto i 15 dipendenti Veneto 40% D
Impresa commerciale e turistica sotto i 15 dipendenti Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria,Sicilia, Sardegna 100% C
Imprese artigiane Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna. 100% C

Beneficio oltre il dovuto

Le imprese che hanno utilizzato il beneficio in misura superiore al dovuto (per esempio, prendendolo superiore al 25% pur non avendo il necessario requisito geografico), hanno a loro volta tempo per regolarizzare la propria posizione fino al 30 giugno inviando una nuova dichiarazione delle retribuzioni, in sostituzione di quelle precedenti. Ricevendole, le sedi INAIL ridetermineranno il premio notificando all’impresa la variazione, attraverso una comunicazione che contiene anche il termine entro il quale pagare l’eventuale somma a debito.

 INAIL