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Stretta pensione politici e sindacalisti

di Noemi Ricci

Pubblicato 15 Settembre 2017
Aggiornato 17:25

Contributi figurativi in caso di aspettativa politica o sindacale: chiarimenti INPS.

Con il messaggio n. 3499/2017 l’INPS detta nuove regole, più stringenti, per le domande di accredito figurativo ai fini pensionistici per periodi di aspettativa fruita per incarichi politici o sindacali, definendo modalità di istruttoria uniformi e conformi alla normativa.

Dunque in un’ottica di uniformità della prassi amministrativa, la domanda per richiedere l’accredito figurativo dei contributi per il periodo di svolgimento dell’incarico elettivo deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa.

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Non è inoltre sufficiente inoltrare la richiesta solo il primo anno di aspettativa, ma la stessa scadenza va poi rispettata ogni anno, in caso di aspettative di durata pluriennale, come previsto dall’art. 3, comma 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564. L’Istituto ricorda quindi che:

“Il criterio del rinnovo tacito non opera laddove, in ragione dell’elezione o della nomina, l’interessato non maturi il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione. In tal caso vige la regola generale di cui all’art. 3, comma 3 del d.lgs. n. 564/1996, per cui la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all’anno solare precedente”.

In più l’istanza di accredito figurativo non può essere sostituita dal versamento della contribuzione aggiuntiva ai sensi dell’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 564/1996.

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L’INPS richiama poi l’attenzione sulla documentazione che attesta l’inizio dell’aspettativa: i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali per essere efficaci, ai fini dell’accreditamento della contribuzione figurativa, devono essere assunti con atto scritto (articolo 3 del decreto 564/1996). Pertanto, spiega l’INPS:

“Le dichiarazioni ora per allora non possono essere utilizzate come alternativa all’esibizione dell’originario provvedimento di collocamento in aspettativa e nemmeno per provare una durata dell’aspettativa che sconfessi o risulti incompatibile con quanto documentato nell’originale provvedimento di collocamento in aspettativa o nelle relative proroghe”.

L’Istituto conclude allegando al messaggio n. 3499/2017 i modelli di domanda e attestazione da utilizzare in attesa della telematizzazione della domanda.

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