Depenalizzazione reati sul lavoro: la guida

di Barbara Weisz

8 Febbraio 2016 15:47

Guida alla depenalizzazione dei reati sul lavoro: nuove multe, regole depenalizzazione, eccezioni ed esempi contenuti nella circolare del Ministero.

Sono in vigore, dallo scorso 6 febbraio, le nuove sanzioni amministrative previste per i reati sul lavoro (lavoro abusivo, distacco illecito, irregolarità somministrazione) che sono stati depenalizzati dal decreto legislativo 8/2016: in pratica, tutte le violazioni che non prevedono risvolti penali, non costituiscono più reato e sono soggette alla sola sanzione amministrativa. Tutte le disposizioni operative per l’applicazione di questa normativa sono contenute nella circolare 6/2016 del ministero del Lavoro. Vediamole.

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La depenalizzazione riguarda le violazioni che sono punite solo con multa o ammenda, e quelle che prevedono la pena detentiva solo nelle ipotesi aggravate: in quest’ultimo caso, la violazione non è più reato, mentre l’ipotesi aggravante costituisce una fattispecie autonoma di reato, con la conseguente applicazione delle sanzioni penali. Tutti i reati relativi al rapporto di lavoro che sono invece inclusi nel codice penale, restano tali, e sono esclusi dalla depenalizzazione, con alcune eccezioni:

  • atti contrari alla pubblica decenza compiuti in luogo pubblico o aperto al pubblico: in questo caso, il Dlgs 8/2016 prevede una multa da 5mila a 10mila euro, sostituendo la precedente disposizioine dell’articolo 726 del codice penale;
  • reati previsti dal testo unico sull’immigrazione (dlgs 286/1998);
  • una serie di reati elencati nell’allegato al dlgs, relativi a edilizia e urbanistica, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica, armi ed esplosivi, elezioni e finanziamento ai partiti, proprietà intellettuale e industriale.

Qui c’è una precisazione importante contenuta nella circolare del ministero del Lavoro: come indicato, fra i reati per i quali non è prevista depenalizzazione ci sono quelli relativi alla tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro (dlgs 81/2008). Anche se questi reati sono puniti con la sola pena pecuniaria, conservano natura penale.

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In tutti gli altri casi, non c’è più reato penale, ma si applicano solo le sanzioni amministrative nella seguente misura:

  • da 5mila a 10mila euro per i reati precedentemente puniti con la multa o l’ammenda non superiore a 5mila euro;
  • da 5mila a 30mila euro per i reati puniti con la multa o l’ammenda fino a 20mila euro;
  • da 10mila a 50mila euro per i reati puniti con la multa o l’ammenda superiore a 20mila euro;
  • per i reati che non prevedono tetti massimi, ma una pena pecuniaria proporzionale, la somma resta pari alla multa o ammenda ma non può essere inferiore a 5mila euro o superiore a 50mila euro.

Quindi, come si vede, i reati sul lavoro depenalizzati prevedono nuove sanzioni che possono andare da un minimo di 5mila a un massimo di 50mila euro. La pena applicabile, però dipende dal momento in cui è stata commessa la violazione: se anteriormente o successivamente al 6 febbraio 2016 (data di entrata in vigore delle nuove sanzioni).

Violazione commesse prima del 6 febbraio 2016

La normativa è contenuta negli articoli 8 e 9 del Dlgs 8/2016. Se la violazione è stata commessa prima del 6 febbraio scorso, ma non c’è ancora sentenza o altro decreto irrevocabile, si applica la riforma, quindi le nuove sanzioni depenalizzate. In questo caso, quindi, specifica la circolare del ministero del Lavoro, c’è applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative. Attenzione: in base al principio del “favor rei” (applicazione della legge più favorevole all’imputato), in questi casi non può essere decisa una sanzione pecuniaria superiore a quelle massime previste originariamente.

L’articolo 9 spiega nel dettaglio quale prassi bisogna seguire: entro 90 giorni dal 6 febbraio, entrata in vigore del dlgs, l’autorità giudiziaria trasmette gli atti alla DTL (direzione territoriale del lavoro) competente. Se l’azione penale non è ancora stata esercitata, la trasmissione degli atti è effettuata dal pubblico ministero. Se invece l’azione penale è già stata esercitata, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, e trasmette gli atti alla DTL.

Ricevuta questa comunicazione, la DTL ha altri 90 giorni di tempo per comunicare all’interessato la nuova quantificazione della sanzioni. Atteznione: nel rispetto della norma sopra citata del favor rei, quando l’originaria sanzione prevedeva un minimo e un massimo, la nuova quantificazione sarà la più favorevole possibile, quindi sarà effettuata in base all’articolo 16 della legge 689/1981 (un terzo della sanzione massima o, se più favorevole, il doppio del minimo).

Se il procedimento penale invece si è già concluso, deve essere il giudice a revocare la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato, e prendendo poi i provvedimenti conseguenti.

Queste regole relative al regime transitorio valgono anche nei casi in cui il procedimento si sia già concluso entro il 6 febbraio, ma senza notifica del verbale di ottemperanza, oppure, anche se è stato notificato il verbale, non è ancora stato eseguito il pagamento.

Illeciti commessi dopo il 6 febbraio 2016

In questi casi, si applicano gli articoli da 1 a 6 del decreto, quindi le sanzioni amministrative sopra esposte (da 5mila a 50mila euro). Si preferiscono sempre le migliori condizioni previste dall’articolo 16 della legge 689/1981. Qualche esempio:

  1. violazione delle regole sul lavoro in somministrazione (articolo 18, commi 1 e 2, Dlgs 273/2003): la norma originaria prevedeva un’ammenda da 50 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro. In caso di violazione relativa a un solo lavoratore per dieci giorni, quindi si pagavano 500 euro. Oggi invece, bisogna applicare la sanzione minima di 5mila euro, ridotta di un terzo in base al favor rei: quindi, 1666,67 euro. Se invece la sanzioni risultante dal calcolo in base alla norma originaria supera i 5mila euro (esempio, dieci lavoratori per 15 giornate, per un totale di 7mila 500 euro), si procede alla riduzione di un terzo, pagando 2mila 500 euro.
  2. Omessa assunzione lavoratore privo di vista avviato al lavoro di massaggiatore o masso fisioterapista (articolo 4, legge 686/1961): in questo caso, la legge originaria prevede un limite minimo e un limite massimo (fra 2 e 12 euro per lavoratore per ciascuna una giornata). Si applica il favor rei (in pratica, 4 euro per lavoratore per ciascuna giornata). Se il risultato è inferiore ai 5mila euro, si paga un terzo di questa cifra, quindi 1666, 67 euro, se invece il rislutato è superiore a 5mila euro, si divide per tre.

Altri casi di depenalizzazione

Oltre a tutti i casi previsti e sopra esposti, ci sono altri reati a cui si applica la depenalizzazione (sostituzione condonna penale con sanzione amministrativa), elencati nell‘articolo 3 del decreto. Fra queste, si segnala l’omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali (articolo 2, comma 1-bis, dl 463/1983). Se l’importo dei mancati versamenti (che riguarda dipendenti o collaboratori iscritti alla gestione separata), supera i 10mila euro, continua ad applicarsi la sanzione penale (reclusione fino a tre anni e multa fino a 1032 euro). Se invece l’importo non versato è inferiore a 10mila euro, scatta la depenalizzazione, e si applica solo la sanzione amministrativa da 5mila a 10mila euro.

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