Nei rapporti di lavoro con una dimensione internazionale, anche la fase di uscita dall’azienda può generare incertezze fiscali rilevanti. In particolare, quando un dipendente ha svolto la propria attività in più Stati, la tassazione delle somme corrisposte alla cessazione del rapporto non segue automaticamente un criterio unitario, ma richiede una distinzione puntuale tra le diverse voci riconosciute.
Indennità sostitutiva di preavviso: chiarimenti fiscali
Con la risposta n. 1/E del 12 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul trattamento fiscale dell’indennità sostitutiva di preavviso riconosciuta a un dirigente assunto in Italia ma operante, per parte del rapporto, presso una società estera, nell’ambito di un accordo di conciliazione successivo al licenziamento.
Il punto centrale del chiarimento riguarda la distinzione tra le somme riconducibili all’indennità sostitutiva del preavviso e quelle erogate a titolo di cessazione del rapporto di lavoro o del distacco internazionale.
Tassazione legata al luogo di lavoro
Secondo l’Agenzia, l’indennità sostitutiva di preavviso mantiene una diretta connessione con l’attività lavorativa svolta. Di conseguenza, essa deve essere assoggettata a imposizione in Italia esclusivamente per la quota riferibile ai periodi di lavoro prestati sul territorio nazionale.
La ripartizione della base imponibile avviene quindi in modo proporzionale, tenendo conto del tempo di attività svolto in ciascun Paese, evitando un’imposizione integrale in Italia su somme maturate all’estero.
Altre somme di fine rapporto e accordo di conciliazione
Diversa è la qualificazione delle indennità riconosciute nell’ambito dell’accordo di conciliazione per la cessazione del rapporto di lavoro e del distacco. Tali importi non sono automaticamente attratti alla tassazione italiana, ma seguono i criteri previsti dalle convenzioni contro le doppie imposizioni, con una ripartizione tra gli Stati interessati in base ai periodi di attività effettivamente svolti.
Il chiarimento assume rilievo operativo soprattutto nei contesti di mobilità internazionale dei dirigenti, dove una qualificazione non corretta delle somme di fine rapporto può generare contenziosi o duplicazioni d’imposta.
Quando si applica il principio fiscale
La risposta dell’Agenzia delle Entrate rafforza un principio già emerso in prassi e giurisprudenza: non tutte le somme corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro hanno la stessa natura fiscale. Nei rapporti transnazionali, la distinzione tra indennità sostitutiva di preavviso e altre indennità di fine rapporto diventa determinante per individuare il corretto Stato impositore.