Il trattamento integrativo IRPEF non erogato in busta paga può ancora essere recuperato da chi ha già trasmesso il modello 730: per correggere la dichiarazione a favore del contribuente c’è tempo fino al 26 ottobre con il 730 integrativo tramite CAF o professionista abilitato.
In sintesi:
- il trattamento integrativo non erogato dal datore di lavoro può essere riconosciuto in dichiarazione, secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il 730/2026;
- il ricalcolo dell’ex Bonus Renzi utilizza il rigo C14 del Quadro C e i dati della Certificazione Unica 2026;
- il beneficio può raggiungere 1.200 euro annui e segue le condizioni reddituali previste dall’articolo 1 del Decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3;
- le soglie di riferimento sono 15.000 euro per il riconoscimento ordinario e 28.000 euro per il possibile beneficio subordinato al confronto tra imposta e detrazioni.
Recupero del Bonus Renzi con il 730 integrativo
Il Bonus IRPEF non indicato nel 730 già trasmesso può essere richiesto con una dichiarazione integrativa quando la correzione determina un maggiore credito, un minor debito oppure lascia invariata l’imposta.
La dichiarazione integrativa deve essere presentata tramite CAF o professionista abilitato. L’Agenzia delle Entrate prevede questa possibilità anche dopo la chiusura della finestra ordinaria del modello 730. Se la rettifica produce invece un minor credito o un maggior debito, la correzione richiede il modello Redditi correttivo secondo le regole previste per la dichiarazione precompilata.
Il Bonus IRPEF fruito durante l’anno è indicato nel rigo C14 del Quadro C. Se il datore di lavoro lo ha applicato in misura inferiore a quella spettante, oppure ha riconosciuto il trattamento senza erogarlo, l’importo può essere recuperato con il 730 e portato a conguaglio nel prospetto di liquidazione.
Il meccanismo opera anche in senso opposto. Se dal calcolo finale emerge un trattamento integrativo superiore a quello dovuto, il modello 730 espone la somma da restituire. Chi sa già di superare le soglie o di avere più rapporti di lavoro può valutare la rinuncia al Bonus Renzi, così da evitare recuperi nel conguaglio fiscale.
Trattamento integrativo nel rigo C14 del 730/2026
Nel 730/2026 il rigo C14 si trova nella Sezione V del Quadro C, dedicata alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. Chi presta l’assistenza fiscale, oppure la procedura della precompilata, ricalcola il beneficio sulla base dei redditi complessivi e delle detrazioni risultanti dalla dichiarazione.
La compilazione parte dai dati della Certificazione Unica 2026. Le prime colonne del rigo C14 riguardano il trattamento integrativo, mentre le successive raccordano le altre misure fiscali riconosciute in busta paga nel 2025.
| Colonne del rigo C14 | Dato della CU 2026 da riportare |
|---|---|
| colonna 1, codice del trattamento integrativo | campo 390 |
| colonna 2, importo erogato dal sostituto d’imposta | campo 391 |
| colonne 3 e 4, quote esenti per docenti, ricercatori e impatriati | campo 463 |
| colonne da 5 a 8, reddito da lavoro dipendente e giorni di detrazione | campi 718, 719, 720 e 721 |
| colonne 9 e 10, somma esente collegata alla riduzione del cuneo fiscale | campi 724 e 725 |
Se nel campo 390 della CU è indicato il codice 1, significa che il datore di lavoro ha riconosciuto e corrisposto il trattamento integrativo, anche solo in parte. Se è indicato il codice 2, il beneficio è stato riconosciuto senza pagamento oppure escluso in busta paga. In questo secondo caso la colonna 2 del rigo C14 va lasciata vuota.
Nella colonna 2 si riporta soltanto l’importo effettivamente erogato dal sostituto d’imposta, indicato nel campo 391 della CU. L’importo riconosciuto senza pagamento, presente nel campo 392, non va inserito nel modello 730.
Le modalità di compilazione sono indicate dall’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni del Quadro C del modello 730/2026, disponibili online e scaricabili in PDF, anche da PMI.it.
Calcolo e requisiti per il Bonus IRPEF in busta paga
Il trattamento integrativo IRPEF spetta ai titolari di redditi da lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati ed è rapportato ai giorni di lavoro, secondo l’articolo 1 del Decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
- con reddito complessivo fino a 15.000 euro, il trattamento spetta se l’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente e assimilati supera la detrazione da lavoro dipendente, diminuita di 75 euro e rapportata al periodo di lavoro nell’anno;
- con reddito complessivo tra 15.001 e 28.000 euro, il trattamento può essere riconosciuto se la somma delle specifiche detrazioni previste dalla norma supera l’imposta lorda.
La disciplina è contenuta nell’articolo 1 del Decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 2 aprile 2020, n. 21.
Il calcolo dello stipendio netto online consente di simulare il netto in busta paga partendo dalla RAL e dagli altri dati fiscali e contributivi richiesti.
Ai fini del reddito complessivo rilevante concorrono anche la quota esente dei redditi agevolati per docenti, ricercatori e impatriati, i redditi dei fabbricati assoggettati a cedolare secca e le mance tassate con imposta sostitutiva. Il reddito è considerato al netto dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
Beneficiari del trattamento integrativo IRPEF
Il trattamento integrativo riguarda i lavoratori dipendenti e alcune categorie con redditi assimilati, compresi i percettori di indennità di disoccupazione o ammortizzatori sociali quando ricorrono le condizioni fiscali previste.
Sono esclusi dal beneficio i pensionati e i contribuenti che superano la fascia reddituale prevista per il trattamento integrativo. Per i redditi più elevati si applicano, quando spettanti, le ulteriori detrazioni collegate alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.
Il beneficio richiede inoltre capienza fiscale: chi rientra nella no tax area, con imposta lorda azzerata dalla detrazione da lavoro dipendente, non matura il diritto al trattamento integrativo.
Conguaglio del Bonus IRPEF
Nel cedolino paga la voce è indicata come trattamento integrativo ai sensi dell’articolo 1 del Decreto-legge n. 3/2020. Il sostituto d’imposta lo riconosce in via automatica e ne verifica la spettanza in sede di conguaglio. Poiché il datore di lavoro conosce soltanto i dati disponibili in busta paga, la verifica finale avviene spesso con il conguaglio di fine anno in busta paga oppure con il 730, quando il contribuente ha più CU, altri redditi o detrazioni non considerate durante l’anno.
Quando il trattamento integrativo risulta non spettante, il recupero segue una regola specifica: se l’importo supera 60 euro, la trattenuta è effettuata in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che recepisce il conguaglio. Nel 730 il debito confluisce invece nel risultato della dichiarazione e segue le modalità di pagamento o trattenuta previste dal modello.
Se dal 730 emerge un credito, il rimborso IRPEF è riconosciuto dal sostituto d’imposta in busta paga oppure dall’Agenzia delle Entrate nei casi di dichiarazione senza sostituto. Le tempistiche seguono il calendario dei rimborsi IRPEF da Modello 730/2026.
Bonus Renzi dal 2014 al trattamento integrativo IRPEF
Il Bonus Renzi introdotto originariamente come credito in busta paga è stato successivamente trasformato nel trattamento integrativo previsto dal Decreto-legge n. 3/2020, convertito dalla Legge n. 21/2020. L’evoluzione della misura può essere riassunta così:
- nel 2014 il Bonus Renzi è stato introdotto con importo annuo pari a 640 euro per i dipendenti entro le soglie di reddito previste;
- dal 2015 il credito è salito a 960 euro annui ed è stato applicato come misura stabile in busta paga;
- dal 2020 il Decreto-legge n. 3/2020 ha trasformato il bonus nel trattamento integrativo;
- dal 2022 la Legge di Bilancio ha ridisegnato le soglie di reddito e le condizioni per il riconoscimento del beneficio.