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Pensione invalidità: stretta sugli artigiani

di Anna Fabi

4 Novembre 2019 10:30

Nel valutare il diritto all'assegno d'invalidità INPS, per gli artigiani valgono i medesimi criteri dei dipendenti: la sentenza della Cassazione.

Per la pensione d’invalidità degli artigiani valgono i medesimi criteri previsti per i dipendenti: la perdita della capacità di lavoro a meno di un terzo deve essere valutata ad ampio raggio, prendendo in considerazione tutte le attività lavorative, anche diverse da quella svolte in precedenza, confacenti con le proprie attitudini. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14414/2019.

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Riduzione capacità lavorativa

La legge 222/1984 riconosce agli iscritti alla gestione speciale dei lavoratori commercianti ed artigiani la possibilità, in caso di perdita della capacità lavorativa a meno di un terzo, di ottenere una pensione commisurata ai contributi versati sino a quel momento, a prescindere dall’età anagrafica dell’assicurato. La prestazione ha carattere temporaneo, di solito tre anni, ma può essere rinnovata in caso di permanenza delle condizioni sanitarie.

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Per valutare questa perdita della capacità lavorativa a meno di un terzo, l’orientamento della giurisprudenza prevalente prevede che venga preso in considerazione complessivamente il quadro morboso dell’assicurato, con riferimento alla sua incidenza non solo sull’attività svolta in precedenza, ma su ogni altra che egli possa svolgere, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre a ulteriore danno la propria salute (cfr. Cass. n. 16141/2018; Cass. n. 6443/2017; Cass. n. 5964/2011, Cass. n. 15265/2007).

Si tratta in sostanza dello stesso principio valido per valutare il diritto alla pensione di invalidità per la generalità dei lavoratori dipendenti che ora gli ermellini chiariscono essere applicabile anche ai commercianti e agli artigiani.

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Il caso

Il ricorso presentato da un’assicurata che svolgeva il lavoro di pasticcera con cui veniva chiesto il riconoscimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità ai sensi dell’art. 1 della legge n. 222/1984 è stato respinto con la motivazione che, nonostante a causa dell’infermità la donna non potesse più espletare il lavoro manuale, fosse comunque in grado di svolgere altre funzioni accessorie rispetto all’attività principale quali il ricevere ordinativi, disporre l’approvvigionamento, l’incassare ed il rispondere, al telefono attinenti in genere alla organizzazione dell’attività artigianale svolta.

Va però segnalato che nel caso sottoposto alla Corte l’attività artigianale comprendeva altre quattro persone e l’attività era proseguita senza aver risentito dell’invalidità della titolare.