Licenziamento disciplinare: occhio alle tempistiche

di Noemi Ricci

2 Marzo 2018 12:30

La sentenza della Corte di Cassazione che chiarisce le corrette tempistiche per la contestazione disciplinare, affinché il licenziamento sia legittimo.

Con la sentenza n. 2513/2017 la Corte di Cassazione ha chiarito che in caso di contestazione disciplinare oltremodo tardiva il licenziamento non può essere considerato legittimo. Nel caso esaminato dai giudici supremi l’illegittimità del licenziamento imposto dall’azienda è stata stabilita a fronte del fatto che la contestazione disciplinare per rifiuto al trasferimento è avvenuta a 15 mesi dal fatto.

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In sostanza la Suprema Corte afferma che se il datore  non contesta tempestivamente la condotta colpevole del lavoratore, tale comportamento non può essere più considerato disciplinarmente rilevante, anzi va considerato insussistente.

Il caso

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione aveva visto coinvolta una lavoratrice che dopo aver ottenuto giudizialmente la conversione di un contratto a termine aveva manifestato la volontà di riprendere servizio presso la sede in cui aveva lavorato. Diversamente il datore aveva disposto un trasferimento ad altra sede e la lavoratrice non si era presentata. Il datore di lavoro, tuttavia, non aveva contestato immediatamente il fatto per farlo poi dopo oltre un anno dal trasferimento, procedendo peraltro al licenziamento.

Tra i motivi con i quali il datore di lavoro aveva presentato ricorso nei confronti del giudizio di illegittimità del licenziamento e della condanna alla reintegrazione ed al risarcimento ex art. 18, comma 4, Statuto dei Lavoratori, la violazione e falsa applicazione di tale norma, dal momento che nella novella del 2012 il legislatore ha previsto per il licenziamento inefficace per violazione dell’art. 7 St. lav. la tutela indennitaria (6-12 mensilità di retribuzione).

La sentenza

La Cassazione ha tuttavia respinto il motivo di ricorso, chiarendo definitivamente che:

Un fatto non tempestivamente contestato ex art. 7 L. n. 300/70 non può che essere considerato come “insussistente” non possedendo l’idoneità ad essere verificato in giudizio. Si tratta in realtà di una violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro a carattere radicale che, coinvolgendo i diritti di difesa del lavoratore, impedisce in radice che il Giudice accerti la sussistenza o meno del “fatto”, e quindi di valutarne la commissione effettiva, anche a fini della scelta tra i vari regimi sanzionatori. Non essendo stato contestato idoneamente ex art. 7 il “fatto” è tamquam non esset e quindi “insussistente” ai sensi a dell’art. 18 novellato. Sul piano letterale la norma parla di insussistenza del “fatto contestato” (quindi contestato regolarmente) e quindi, a maggior ragione, non può che riguardare anche l’ipotesi in cui il fatto sia stato contestato abnormente e cioè in aperta violazione dell’art. 7.

I giudici hanno ritenuto dunque il fatto insussistente avendo compromesso il diritto a difesa del lavoratore e, per questo, hanno ritenuto applicabile la tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4, della legge n. 300/1970, come riformato dalla legge n. 92/2012.