Società  cooperative: caratteristiche generali

di Nicola Santangelo

Pubblicato 23 Marzo 2011
Aggiornato 14 Giugno 2019 09:40

Le cooperative sono società  a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso omonimo albo.
La riforma del diritto societario ha introdotto il concetto di società  cooperativa a mutualità  prevalente ossia finalizzata a garantire migliori condizioni contrattuali ai propri soci facendo loro beneficiare notevoli vantaggi.

Le società  cooperative a mutualità  prevalente svolgono la loro attività  in favore dei soci in quanto consumatori o utenti di beni e servizi; si avvalgono, nello svolgimento delle loro attività , di prestazioni lavorative dei soci e di apporti di beni e servizi da parte dei soci stessi.

La condizione di prevalenza della mutualità  è documentata da amministratori e sindaci in nota integrativa unitamente all’informazione che i ricavi delle vendite dei beni e delle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, che il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro, che il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci o per beni conferiti dai soci è superiore al 50% del totale dei costi dei servizi ovvero del costo delle merci o materie prime acquistate o conferite.

L'interesse primario della cooperativa, in definitiva, non è quello di conseguire un utile ma piuttosto quello di consentire ai soci di beneficiare di condizioni contrattuali più favorevoli rispetto a quanto avrebbero ottenuto in caso di presenza sul mercato come soggetti singoli.

Il capitale sociale delle cooperative non è stabilito in misura fissa: ciò vuol dire che l'ingresso dei soci non comporta la necessità  di variazione dell’atto costitutivo. In caso di aumento del capitale, il diritto di opzione dei soci può essere limitato o escluso.

Nelle società  cooperative i soci hanno responsabilità  limitata, ciò vuol dire che la società  risponde con il proprio patrimonio sociale di tutte le obbligazioni contratte. In caso di fallimento della società  cooperativa, quindi, sarà  possibile rivalersi sull’effettivo versamento dei conferimenti dei soci. Le partecipazioni sociali sono rappresentate da azioni o quote. Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a euro 25. Le azioni, inoltre, non possono essere superiori a euro 500. Salvo i casi consentiti dalla legge nessun socio può avere una quota superiore a euro 100.000 né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Qualora la società  cooperativa abbia più di 500 soci e limitatamente ai casi in cui l'atto costitutivo lo permette, è possibile aumentare tale limite fino al 2% del capitale sociale.