Recesso azionisti dalle Società  per Azioni

di Nicola Santangelo

Pubblicato 3 Dicembre 2010
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:40

E' sempre possibile recedere dalla Società  per Azioni per gli azionisti che non hanno contribuito alle decisioni in merito al cambiamento dell'oggetto sociale nel caso in cui la variazione dell'attività  sociale consente un cambiamento significativo dell'attività  svolta, alla trasformazione della società , al trasferimento della sede sociale all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione della società , all'eliminazione di una causa di recesso prevista dallo statuto, alla modifica dei parametri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso, alla modifica dello statuto concernente i diritti di voto o la partecipazione agli utili. Il diritto di recesso e' disciplinato dall'articolo 2437 del codice civile il quale stabilisce altresì che è nullo ogni patto contrario eventualmente sottoscritto dai soci.

Il recesso spetta, inoltre, a ciascun socio delle società  costituite a tempo indeterminato il quale potrà  esercitarlo con preavviso di almeno 180 giorni, termine elevabile fino a un anno dallo statuto. Nelle società  quotate, infine, il diritto di recesso spetta ai soci che non hanno dato voto favorevole alle decisioni che hanno comportato l'esclusione del titolo dalla quotazione. Salvo diversa disposizione statutaria, il diritto di recesso spetta ai soci che non hanno contribuito all’approvazione delle delibere aventi a oggetto la proroga della durata della società  e l’introduzione ovvero l’eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Lo statuto delle società  che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.

Il socio recedente deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata da spedire entro 15 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima all'esercizio del diritto. Nella lettera devono essere indicate le proprie generalità , l'elezione del proprio domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, il numero e la categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

E' vietato cedere o vendere le azioni per cui è esercitato il recesso. Le stesse devono rimanere depositate presso la sede sociale fino alla definizione della pendenza come disposto dal comma 2 dell'articolo 2437 del codice civile. Se entro 90 giorni dalla comunicazione da parte del socio la società  revoca la delibera che consente l'esercizio del diritto o delibera lo scioglimento della società  stessa il recesso non può essere esercitato o, nei casi in cui risulta essere già  avviato, è privo di efficacia.