Un contribuente che, per una prestazione professionale, riceve un assegno nel 2008 ma lo deposita sul suo conto nel 2009, deve dichiarare il compenso percepito nell’anno della consegna materiale del titolo e non in quello dell’effettivo versamento.
E’ il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate fornito con la risoluzione 138/E del 29 maggio 2009.
L’istante ritiene che il reddito percepito sia imponibile, ai fini IRPEF, nel 2009, anno in cui ha versato l’assegno e, di conseguenza, è entrato in possesso della somma.
Osserva l’Agenzia delle Entrate che l’articolo 54 del Testo unico delle imposte sui redditi, rubricato “Determinazione del reddito di lavoro autonomo” stabilisce, al comma 1, che “il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione“.
Per quanto concerne il criterio di imputazione al periodo di imposta la norma adotta il c.d. principio di cassa secondo cui concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo i compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo di imposta. L’applicazione del principio di cassa può determinare problematiche interpretative nelle ipotesi in cui il committente/debitore utilizza, per estinguere l’obbligazione, strumenti diversi dal contante, quali ad esempio assegni bancari e/o circolari o carte di credito.
Per quanto riguarda gli assegni bancari e circolari si rammenta che gli stessi rappresentano titoli di credito che si sostanziano nell’ordine scritto, impartito alla propria banca, di pagare a terzi, o a sé stessi, una precisa somma di denaro.
Ciò premesso, aggiunge l’Agenzia, “si esprime l’avviso che il momento in cui il titolo di credito (e quindi le somme in esso rappresentate) entra nella disponibilità del professionista si verifica all’atto della materiale consegna del titolo dall’emittente al ricevente, mentre non può essere attribuita alcuna rilevanza alla circostanza che il versamento sul conto corrente del prenditore intervenga in un momento successivo (e in un diverso periodo d’imposta)“.
Pertanto, nel momento in cui il titolo di credito viene consegnato al professionista, le somme in esso rappresentate entrano nella sua disponibilità e il reddito, quindi, si deve considerare percepito.