Esonero di responsabilità  per infortuni: modello applicabile alle Pmi?

di Paolo Sebaste

Pubblicato 26 Gennaio 2009
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:42

Le aziende, nelle svolgimento delle loro attività , si trovano a fronteggiare quotidianamente situazioni che comportano la esposizione a rischi aggiuntivi rispetto al normale rischio di impresa.

Comportamenti illeciti di dipendenti o dirigenti possono comportare l’attribuzione di una responsabilità , anche penale, dell’azienda qualora non sia possibile escludere che da tale tipo di comportamento sia derivato un vantaggio per il solo soggetto che l'abbia posto in essere.
In sintesi è questa la filosofia del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità  in sede penale degli enti, in aggiunta a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito ulteriormente estesa ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime che si verifichino a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

la legge prevede anche un esonero da responsabilità  se si dimostra l’adozione e l’attuazione efficace di modelli organizzativi, di gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti previsti, evitando che l'azienda sia responsabile per il comportamento del dipendente.

In materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l’adozione modelli di organizzazione e di gestione idonei ad avere “efficacia esimente” della responsabilità  amministrativa delle persone giuridiche, delle società  e delle associazioni anche prive di personalità  giuridica è peraltro legata alla possibilità  di ottenimento di finanziamenti per la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione.

Il D.Lgs.81/2008 cerca di perseguire la massima promozione, con previsione di finanziamenti, della prevenzione degli infortuni nelle Pmi, nelle microimprese ed i lavoratori autonomi.

Ma nei fatti l’adozione di un modello SGSL (Sistema di Gestione della Salute e sicurezza sul Lavoro) è possibile nelle Pmi?

Nella pratica quotidiana gli SGSL non sono generalmente applicati dalle piccole aziende. Quantomeno risulta difficile, date la struttura gerarchica estremamente ridotta ed un' attribuzione dei compiti solitamente informale, sostenere modelli organizzativi adatti ad imprese maggiormente strutturate, rendendosi probabilmente più utile individuare modalità  di lavoro sicure, piuttosto che applicare procedure di gestione della sicurezza ad organizzazioni aziendali per loro natura estremamente semplificate.

Soprattutto è realistico immaginare l'esenzione da responsabilità  per imprese in cui, prescindendo dalla forma giuridica, gli imprenditori/datori di lavoro risultano fortemente immedesimati nelle proprie aziende ed in posizione gerarchica estremamente “ravvicinata” rispetto ai propri dipendenti?