Decreto Rilancio: detrazioni edilizie al 110%

di Barbara Weisz

Pubblicato 15 Maggio 2020
Aggiornato 21 Maggio 2020 11:53

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Detrazioni edilizie nel Decreto Rilancio per spese fino al 2021: riqualificazione energetica, isolamento termico, impianti riscaldamento, fotovoltaico, colonnine ricarica, lavori antisismici.

La detrazione al 110% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici o per quelli antisismici introdotta dal Decreto Rilancio rende il 2020 un anno particolarmente appetibile per i lavori edilizi sugli immobili, perchè si aggiunge a un’altra novità, prevista dalla Manovra 2020 (per ora rimasta inapplicata visto il lockdown Coronavirus), ovvero il bonus facciate. Restano nella misura del 50% le detrazioni per le altre tipologie di ristrutturazione edilizia e anche l’ecobonus al 65% per i lavori non ricompresi nelle nuove norme.

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Nuove detrazioni edilizie

Vediamo precisamente come funzionano i super-bonus del Decreto Rilancio, che contiene una lunga serie di interventi per gestire la fase 2 dell’emergenza Covid, in questo caso – articolo 128 (Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) – con l’obiettivo di rilanciare il settore dell’edilizia incentivando in particolare la sostenibilità ambientale.  Il consolidamento di un trend green, trasversalmente a tutti i settori produttivi e commerciali, è probabilmente uno dei più immediati effetti dell’emergenza Coronavirus. Non a caso, gli incentivi riguardano anche le colonnine per i veicoli elettrici.

Si tratta di una detrazione fiscale al 110%, per le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021, relative a diversi interventi, da ripartire in cinque quote annuali. Innanzitutto, interventi di isolamento termico o di sostituzione impianti di riscaldamento. Nel dettaglio:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. Spesa massima ammissibile: 60mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del ministro dell’Ambiente 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017.
  • Sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore (inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo), o di microgenerazione. Spesa massima agevolabile: 30mila euro, moltiplicata per il numero delle unità immobiliari. la detrazione spetta sia per i lavori sulle parti comuni degli edifici sia per gli edifici unifamiliari. Nel primo caso, il nuovo impianto deve avere efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013. In tutti i casi, la detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Attenzione: se viene eseguito uno degli interventi sopra esposti, la detrazione si applica nella stesa misura (quindi al 110%) anche su eventuali altri lavori di riqualificazione energetica previsti dall’articolo 14 del dl 63/2013. In altri termini, l’ecobonus, attualmente al 65%, sale al 100% in tutti i casi in cui fra i lavori sia compreso almeno uno degli interventi agevolati di isolamento termico o sostituzione impianti di climatizzazione sopra descritti. I tetti massimi per i singoli interventi di riqualificazione restano quelli già previsti dalle attuali regole.

Ci sono una serie di altri requisiti che tutti gli interventi devono rispettare, che verranno dettagliati in un apposito provvedimento ministeriale. E’ sempre necessario il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all’articolo 6 del dlgs 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Incentivi Fotovoltaico

Capitolo a parte per il fotovoltaico. Detrazione al 110%, ripartita in cinque quote, sempre per i lavori dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica. Anche in questo caso, però, oltre ai lavori per il fotovoltaico deve essere effettuato almeno uno degli interventi di isolamento termico o climatizzazione invernale precedentemente descritti, oppure uno degli interventi antisismici agevolati sempre al 110% in base sempre al dl Rilancio. Tetto massimo 48mila euro, e comunque nel limite di spesa di 2mila 400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico (limite che in alcuni specifici casi può scendere a 1.600 euro per ogni kW).

Sono agevolati anche i sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione fotovoltaico, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di mille euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.

Attenzione: queste detrazioni sul fotovoltaico non sono cumulabili con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, dlgs 28/2011 e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del dl 91/2014. Ed è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito.

Sempre se viene effettuato almeno uno degli interventi di isolamento termico o climatizzazione sopra esposti, spetta la detrazione al 110% anche per un eventuale contemporaneo intervento legato invece alla mobilità green: l’installazione negli edifici di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

Detrazione sempre nella misura del 110% per gli interventi antisismici (sono quelli previsti dai commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies dell’articolo 16 del dl 63/2013). Il periodo agevolato va anche in questo caso dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021. In caso di cessione del credito a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi (dpr 917/1986), spetta nella misura del 90%. Restano esclusi da questo beneficio gli edifici ubicati in zona sismica 4.

Tutte queste agevolazioni si applicano a condomini, agli IACP (istituti autonomi case popolari) e agli enti con le stesse finalità, alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili assegnati in godimento ai propri soci. Oppure alle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale. L’intervento relativo alle singole unità immobiliari deve essere effettuato da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professione. Se un intervento riguarda un edificio unifamiliare e riguarda persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, l’agevolazione si applica solo per l’abitazione principale.