Tratto dallo speciale:

INPS: come regolarizzare la posizione previdenziale

di Alessandro Vinciarelli

Pubblicato 1 Aprile 2011
Aggiornato 9 Luglio 2013 09:40

Circolare INPS fornisce le disposizioni applicative della normativa per la regolarizzazione delle posizioni previdenziali dei lavoratori, in merito ai programmi di emersione da lavoro nero.

Regolarizzare la posizione previdenziale dei lavoratori che aderiscono ai programmi di emersione del Sommerso: i chiarimenti per la procedura da adottare si trovano nella nuova Circolare INPS n.58 del 28 marzo 2011 (con riferimento al D.M. 12 novembre 2009 in tema di condono INPS per i contributi non versati). Dunque, per i datori di lavoro che procedono con la regolarizzazione del lavoratori in nero, sono previsti (articoli 1 e 1-bis della Legge n. 383 del 18 ottobre 2001) sconti per un triennio su imposte, contributi e premi assicurativi, per poter sanare eventuali irregolarità fiscali e contributive.

In pratica, aziende e imprenditori possono regolarizzare propri dipendenti assunti in nero o con irregolarità previdenziali anche solo parziali: per farlo devono presentare un’apposita dichiarazione di emersione per poi godere del beneficio dell’integrazione previdenziale per i lavoratori che a loro volta hanno aderito al programma di emersione.

L’integrazione dei contributi mancanti è infatti possibile solo se i hanno aderito al programma di emersione con dichiarazione di emersione automatica o progressiva presentata dal datore di lavoro, nella quale quest’ultimo dichiara di avere acquisito l’adesione del lavoratore al programma di emersione tramite sottoscrizione di un atto di conciliazione.

La circolare ricorda inoltre che il presupposto per accedere al beneficio è che il rapporto di lavoro presso l’azienda che ha presenta la dichiarazione di emersione abbia avuto inizio prima dell’entrata in vigore della legge (25 ottobre 2001) e che il lavoratore risulti ancora in forza presso l’azienda alla data della dichiarazione(punto 2 della circolare n. 56/E).

Il citato D.M. stabilisce la misura:

  • della pressione contributiva;
  • dell’integrazione della quota residua rispetto alla contribuzione sostitutiva versata a seguito della dichiarazione di emersione automatica o progressiva;
  • del concorso alla copertura degli oneri di ricostruzione della posizione previdenziale pregressa del lavoratore;
  • del trattamento previdenziale relativo ai periodi oggetto di emersione in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

________________________

DOCUMENTI CORRELATI:

ARTICOLI CORRELATI: