Redditometro e accertamento sintetico

di Filippo Davide Martucci

Pubblicato 13 Dicembre 2011
Aggiornato 9 Gennaio 2014 14:44

Quando la lotta all'evasione fiscale se la prende con i pesci piccoli.

L’evasione fiscale è uno dei problemi che attanagliano il nostro Paese da tempo, e si susseguono misure e accorgimenti che raramente dimostrano di poter essere utili per scovare chi non paga le tasse, nuocendo così al resto della collettività.

Categoria sotto accusa è solitamente quella dei titolari d’impresa che, evitando di fatturare possono eludere il Fisco in maniera più semplice di chi, come i lavoratori dipendenti, è soggetto a dover dichiarare lo stipendio interamente, e comunque subisce delle ritenute alla fonte.

Ma stavolta, con il Redditometro, l’operazione condotta dall’Agenzia delle Entrate coinvolge indistintamente tutti i contribuenti a cui sono attribuibili significative (superiori al 20%) differenze tra reddito dichiarato e spese sostenute nel periodo oggetto delle rilevazioni incrociate – che, nel caso di specie, è il 2009 – condotte attraverso le banche dati dell’Anagrafe Tributaria, del Catasto, di Inps e Inail.

L’organismo deputato al controllo analizzerà i dati e contatterà i soggetti una prima volta, con lo scopo di favorire il ravvedimento spontaneo, anche perché in questo caso sarebbe prevista un’ammenda minima.

Lettere

Gli scostamenti sotto la lente d’ingrandimento dell’Agenzia però non sono solo quelli più ampi, al contrario: anche chi ha speso il 20% in più di quanto guadagnato sarà destinatario della lettera e, a quel punto, dopo aver verificato la correttezza dei dati, potrà scegliere di pagare spontaneamente – attraverso Unico 2010 – entro la scadenza del 30 settembre prossimo, con sanzioni pari a un decimo della soglia minima.

Verifiche

Successivamente, ci saranno le verifiche vere e proprie, che invece riguarderanno i soggetti con le discrepanze maggiori: quelli che, in altre parole, sono più appetibili per il Fisco, perché potenzialmente hanno evaso di più.

Contraddittorio

Chi non rileva errori ma è sicuro di aver pagato le tasse che gli spettavano può spiegare all’Agenzia delle Entrate le proprie spese, ma solo in caso di richiesta di accertamento. Si è deciso, infatti, di non procedere in maniera automatica nei confronti di ogni discrepanza, soprattutto se l’importo potenzialmente evaso è esiguo e, in caso di accertamento, sarà obbligatoria l’attivazione del contraddittorio.

In sintesi, la comunicazione serve a stimolare un ravvedimento nei confronti di chi la riceve ma non è detto che a questa faranno seguito gli accertamenti, la lettera di preallerta non costituisce l’avvio dell’iter di accertamento sintetico ma solo un’informativa finalizzata a permettere al destinatario di constatare errori o incongruenze nel prospetto predisposto dalle Entrate.

Accertamento sintetico

Una volta raccolti tutti gli elementi utili a chiarire la situazione si può depositare una memoria presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, anche se in questo momento è consigliabile non fare nulla, poiché ancora non è chiaro l’effetto degli scritti difensivi, e l’atteggiamento attendista non comporta la rinuncia alla difesa, visto che secondo l’articolo 38, comma 7 del Dpr 600/1973 l’ufficio che preposto alla determinazione sintetica deve invitare il contribuente a presentarsi di persona per fornire dati e spiegazioni prima di avviare l’accertamento.

Molti sono stati i commenti all’accertamento sintetico, alcuni dei quali favorevoli, poiché vedono in questa nuova misura la reale volontà di punire i colpevoli tutelando invece chi paga, altri decisamente contrari, perché a loro volta temono che questo tipo di controlli possano essere uno strumento per violare la privacy istituendo una sorta di dittatura della Polizia Tributaria.

Certo è che il nuovo Redditometro utilizza parametri un po’ troppo rigidi, e soprattutto scarica l’onere della prova sul contribuente, rischiando così di diventare un’arma con la quale il Fisco potrà sparare nel mucchio nell’attesa di centrare il bersaglio, ma facendo allo stesso tempo numerose vittime innocenti.

Cosa succede se la comunicazione viene inviata al coniuge disoccupato che ha acquistato la casa insieme all’altro coniuge, che invece ha un’occupazione (pensiamo al caso diffuso di una coppia costituita da moglie casalinga e marito lavoratore che intesta l’abitazione al 50% per ogni coniuge), o ancora in casi in cui un lavoratore in difficoltà perché licenziato o perché ha cambiato lavoro che ha acquistato un immobile con il denaro messo da parte negli anni precedenti?

In questo caso il contribuente potrà esibire documenti con forza probante, quali estratti conto dai quali evincere la provenienza dei fondi. Immaginiamo che un ragazzo con reddito minimo acquisti una abitazione grazie al prestito dei genitori: in questo caso dovrà mostrare i documenti bancari che testimonino il passaggio di denaro, allo stesso modo chi ha messo da parte in previsione di un acquisto futuro.

Ma anche in questo senso le perplessità non mancano, anche di chi ritiene che queste misure non provocheranno altro se non il maggiore utilizzo del contante: ma il dubbio maggiore è proprio quello legato all’esibizione degli estratti conto. Dopo aver acquisito la documentazione bancaria l’Agenzia potrebbe passare ad un altro livello e interessarsi ad altre informazioni proprio a partire dai movimenti bancari, e da questi avviare altre indagini anche contro chi ha dimostrato di poter giustificare le proprie spese.