Il bonus per le reti di imprese applicabile nel 2013 è fissato nella misura massima dell’83,0423% (rapporto tra i 14 milioni di euro di fondi stanziati per l’anno e 16.858.862 richiesti delle aziende): lo comunica l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 14 giugno 2013, che definisce criteri e modalità dell’agevolazione.
Il beneficio consiste nella sospensione d’imposta della quota di utili d’esercizio destinata al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare. Lo sgravio spetta alle aziende che aderiscono a un contratto di rete e riguarda il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012:
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Si tratta dell’agevolazione prevista dal Dl 78/2010, convertito con la legge 122/2010, che all’articolo 42, comma 2: «vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari» in favore delle aziende «appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute», con la «possibilità di stipulare convenzioni con l’BI, nei termini definiti con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze».
La quota degli utili che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non può, comunque, superare il limite di un milione di euro. Di seguito è possibile scaricare il modello di comunicazione sui dati del risparmio d’imposta (mod. RETI) e relative istruzioni, tramite cui l’Agenzia delle Entrate fissa i bonus:
Modello Reti – Istruzioni di compilazione
Tramite il contratto di rete «più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa».
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Il contratto può «prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune» per gestire l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Deve essere redatto per atto pubblico e rispettare una serie di requisiti .
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Fonte: provvedimento Entrate 14 giugno 2013