Al 31/12/2028 avrò i requisiti per la pensione usuranti come autista di autobus, raggiungendo 61 anni e sette mesi di età con 36 anni e mezzo di contributi, oltre a 22 anni di carriera dipendente come addetto a mansioni usuranti. Tra il 1999/2002 ho maturato altri 35 mesi di contributi come titolare d’impresa non usurante. Questa situazione mi porta alla Quota 98,6 a 62 anni e sette mesi di età anche se quella contribuzione è antecedente la mia carriera usurante? Il mio dubbio è se piuttosto rientro nella categoria degli Autonomi.
I 35 mesi da titolare d’impresa non le servono per maturare il diritto: la sola contribuzione da dipendente basta, e la sua pensione usuranti può essere liquidata nel fondo dei lavoratori dipendenti con la Quota 97,6 prevista per i dipendenti.
I requisiti degli autonomi scatterebbero solo se quei mesi fossero necessari per completare l’anzianità minima; estranei al calcolo del diritto, i periodi da imprenditore possono dare in seguito un supplemento di pensione.
In sintesi:
- la circolare INPS n. 90 del 24 maggio 2017 applica età e quote degli autonomi al dipendente addetto a lavori usuranti solo quando il diritto matura con il cumulo dei contributi di una gestione speciale;
- l’art. 1, comma 189, della legge n. 199/2025 esclude i requisiti degli usuranti dagli adeguamenti alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2028;
- la domanda di riconoscimento del lavoro usurante, con modulo AP45, va inviata all’INPS entro il 1° maggio dell’anno precedente a quello di maturazione (Messaggio INPS n. 1188 del 2 aprile 2026);
- dal 1° luglio 2010 la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti è sempre onerosa, secondo la circolare INPS n. 142 del 5 novembre 2010.
Contributi da autonomo e Quota 98,6: quando opera il cumulo
La riduzione di età e quota calcolata sui requisiti degli autonomi riguarda il dipendente addetto a lavori usuranti che raggiunge il diritto solo sommando i periodi versati alla gestione artigiani o commercianti. La circolare INPS n. 90/2017 la riferisce ai lavoratori che maturano la pensione con il cumulo di una gestione speciale, indicazione ripresa dall’Istituto nelle istruzioni annuali, da ultimo con il messaggio n. 1188/2026.
Il cumulo gratuito tra il fondo dei dipendenti e le gestioni speciali opera infatti solo quando la contribuzione da dipendente non basta per il diritto: in quel caso la pensione è liquidata dalla gestione speciale e i requisiti si accertano con le sue norme. Se i contributi da dipendente raggiungono da soli anzianità minima e quota, la pensione è liquidata nel fondo dei lavoratori dipendenti con i requisiti dei dipendenti.
Il criterio è quindi la sufficienza dei contributi da dipendente, mentre la durata della carriera usurante serve per il requisito dei sette anni negli ultimi dieci o della metà della vita lavorativa.
Requisiti per dipendenti e autonomi fermi fino al 2028
I conducenti di autobus rientrano nel beneficio se guidano veicoli con capienza complessiva di almeno nove posti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, categoria prevista dall’art. 1, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 67/2011. I dipendenti accedono con Quota 97,6 e almeno 61 anni e 7 mesi di età, gli autonomi con Quota 98,6 e almeno 62 anni e 7 mesi; per entrambi l’anzianità minima è di 35 anni.
La quota è la somma di età e anni di contributi e va raggiunta insieme ai due minimi: un dipendente con 61 anni e 7 mesi e 35 anni esatti di contributi si ferma a 96 anni e 7 mesi e non arriva alla Quota 97,6. Serve inoltre aver svolto l’attività usurante per almeno sette anni negli ultimi dieci, compreso l’anno di maturazione, oppure per almeno metà della vita lavorativa.
Nessuna di queste soglie subisce l’adeguamento alla speranza di vita del biennio 2027-2028, per effetto della deroga che la legge di Bilancio 2026 ha esteso all’aggiornamento del 2027. Per chi matura il diritto dal 2029 la legge non ha ancora disposto: i requisiti di quell’anno dipendono dal prossimo decreto di adeguamento e da un’eventuale nuova deroga.
Periodi da autonomo: supplemento di pensione o ricongiunzione
I contributi della gestione speciale estranei al calcolo del diritto danno luogo a un supplemento, liquidato al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia sullo spezzone versato come autonomo, secondo la circolare INPS n. 790/1966 e l’art. 7, comma 7, della legge n. 155/1981.
In alternativa i periodi da imprenditore possono confluire nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti con la ricongiunzione dell’art. 1 della legge n. 29/1979, onerosa per le domande presentate dal 1° luglio 2010 ai sensi dell’art. 12, comma 12-septies, del D.L. n. 78/2010. L’operazione lascia invariata la data di uscita e fa entrare quei periodi nella pensione principale, al costo calcolato dall’INPS e pagabile anche a rate con i coefficienti aggiornati ogni anno per la ricongiunzione dei contributi.
Autista bus con 36 anni e mezzo da dipendente: Quota 97,6
Con 61 anni e 7 mesi di età e 36 anni e 6 mesi di contributi da lavoratore dipendente al 31 dicembre 2028, la somma è di 98 anni e 1 mese, sopra la Quota 97,6, e l’anzianità supera i 35 anni senza i periodi da titolare d’impresa: il diritto matura nel fondo dei dipendenti, con requisiti coperti dal blocco degli adeguamenti. Ventidue anni alla guida soddisfano sia i sette anni negli ultimi dieci sia la metà della vita lavorativa.
| Composizione dei 36 anni e 6 mesi | Requisiti, maturazione e domanda INPS |
|---|---|
| Tutti da lavoro dipendente, con 35 mesi da autonomo in aggiunta | Quota 97,6 con 61 anni e 7 mesi: diritto al 31 dicembre 2028 nel fondo dipendenti; domanda di riconoscimento entro il 1° maggio 2027; periodi da autonomo valorizzabili con supplemento o ricongiunzione |
| Comprensivi dei 35 mesi da autonomo, con 33 anni e 7 mesi da dipendente | Quota 98,6 con 62 anni e 7 mesi: diritto a fine 2029 con il cumulo; domanda di riconoscimento entro il 1° maggio 2028; requisiti del 2029 esposti al prossimo adeguamento; con la ricongiunzione onerosa il diritto torna al 31 dicembre 2028 con la Quota 97,6 |
L’estratto conto contributivo indica quanti dei 36 anni e mezzo sono accreditati nel fondo dei lavoratori dipendenti, e da quel conteggio dipende quale delle due righe si applica. Un invio della domanda di riconoscimento oltre il 1° maggio 2027 rinvia la prima rata di uno, due o tre mesi a seconda del ritardo.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz