Il Fondo per le vittime dell’amianto torna accessibile ai lavoratori dei cantieri navali dopo due annualità scoperte dalla disciplina attuativa, con una finestra per la domanda all’INAIL che si chiude il 5 settembre 2026.
La platea è circoscritta e chiama in causa anche le imprese. Oltre ai lavoratori delle società partecipate pubbliche e ai loro eredi, possono chiedere l’indennizzo le società stesse che hanno già pagato il risarcimento e cercano il rimborso. La dotazione, 20 milioni per il 2024 e altrettanti per il 2025, non copre necessariamente tutte le domande ammesse.
In sintesi:
- la circolare INAIL n. 36 del 7 agosto 2026 attua il decreto del Ministro del lavoro di concerto con il MEF del 28 luglio 2026, pubblicato il 6 agosto 2026 con repertorio n. 107/2026;
- il Fondo dispone di 20 milioni di euro per l’annualità 2024 e di 20 milioni per l’annualità 2025, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del DL n. 34/2023 come modificato dall’articolo 30, comma 11, del DL n. 19/2026 convertito dalla legge n. 50/2026;
- l’indennizzo ai lavoratori va da 28mila a 260mila euro secondo cinque fasce di grado di inabilità, mentre agli eredi spettano da 168.250 a 235.550 euro secondo il loro numero;
- la domanda va trasmessa alla PEC dcra@postacert.inail.it entro il 5 settembre 2026, a pena di inammissibilità.
Fondo vittime amianto cantieri navali
Accedono al Fondo tre categorie di soggetti: i lavoratori che hanno contratto una patologia asbesto-correlata nei cantieri navali, i loro eredi in caso di decesso e le società partecipate pubbliche che hanno già liquidato il risarcimento e ne chiedono il rimborso.
La prima categoria è più ampia del rapporto di lavoro diretto. Vi rientrano i dipendenti delle società partecipate pubbliche e anche quanti, in esecuzione di un appalto o di un subappalto oppure nell’ambito di una somministrazione di lavoro, hanno prestato attività presso quei cantieri in favore delle stesse società.
Gli eredi subentrano secondo l’ordine successorio degli articoli 536 e seguenti del codice civile, a condizione che al lavoratore deceduto fosse stata riconosciuta la patologia asbesto-correlata e che il risarcimento risulti da un titolo depositato o sottoscritto nel periodo di riferimento.
Le società partecipate pubbliche accedono al Fondo solo quando siano assenti manleve o garanzie pubbliche originarie, a titolo di rimborso delle somme già corrisposte ai lavoratori o ai loro eredi in base alla sentenza o al verbale.
Requisiti e cause di esclusione dall’indennizzo
Il requisito che precede ogni altro è il riconoscimento INAIL della patologia asbesto-correlata ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257: senza quel riconoscimento al momento dell’invio, la domanda è preclusa.
Il secondo requisito riguarda il titolo risarcitorio. Serve una sentenza esecutiva, un verbale di conciliazione giudiziale o un verbale sottoscritto in sede protetta, che individui il debitore, il beneficiario e la quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale. Il riferimento temporale cade sul deposito o sulla sottoscrizione del titolo, non sulla data della malattia o dell’esposizione: per il Fondo 2024 il titolo deve collocarsi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024, per il Fondo 2025 tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.
L’articolo 3, comma 7, del decreto interministeriale preclude l’accesso a chi ha già percepito il risarcimento dalla società partecipata pubblica. Il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che per ciascun evento accertato con sentenza o riconosciuto con verbale può essere erogato un solo indennizzo, così che lavoratore e società non possono ottenere due liquidazioni sulla stessa vicenda.
Le domande già trasmesse per il 2024 e il 2025 ai sensi del precedente decreto interministeriale del 16 luglio 2024 conservano validità e non vanno ripresentate.
Il requisito dell’articolo 13 della legge 257/1992 àncora la platea a cantieri dove l’esposizione è documentata da decenni, un contesto distante dal regime di prevenzione in vigore oggi, che dal 24 gennaio 2026 impone nuovi obblighi sull’amianto nei cantieri in materia di valutazione del rischio, notifica e sorveglianza sanitaria.
Importi per grado di inabilità e numero di eredi
L’importo destinato al lavoratore cresce con il grado di inabilità riconosciuto dall’INAIL, distribuito su cinque fasce che partono da 28mila euro e arrivano a 260mila euro.
| Fascia di grado di inabilità | Indennizzo |
|---|---|
| fino al 20% | 28.000 euro |
| dal 21% al 40% | 68.000 euro |
| dal 41% al 60% | 120.000 euro |
| dal 61% all’80% | 184.000 euro |
| dall’81% al 100% | 260.000 euro |
In caso di decesso del lavoratore l’importo dipende dal numero degli eredi individuati nel titolo, secondo una scala a tre gradini.
| Numero di eredi | Indennizzo |
|---|---|
| un erede | 168.250 euro |
| due eredi | 201.900 euro |
| tre o più eredi | 235.550 euro |
Una eccezione vale quando il lavoratore muore mentre il giudizio da lui avviato è ancora pendente. Agli eredi che riassumono il giudizio spetta l’importo che sarebbe toccato al lavoratore secondo la tabella per grado di inabilità, non quello della tabella per numero di eredi, con esiti economici anche molto distanti tra le due ipotesi.
I limiti che tagliano l’importo spettante
L’indennizzo incassato scende sotto la cifra di tabella ogni volta che opera uno dei tre tetti previsti dal decreto: il valore della fascia, l’importo liquidato in sentenza e la capienza annuale del Fondo. I tre limiti sono cumulativi.
Il primo tetto è la tabella. Un lavoratore con inabilità riconosciuta al 45% ricade nella fascia dal 41% al 60% e non supera i 120mila euro, qualunque sia la somma riconosciuta dal giudice.
Il secondo tetto è il titolo. Se lo stesso lavoratore ha ottenuto 90mila euro di risarcimento, il Fondo si ferma a 90mila euro, perché l’ammontare liquidato dall’INAIL non può eccedere quanto disposto nella sentenza o nel verbale.
Il terzo tetto è la capienza del Fondo. L’articolo 5, comma 5, del decreto interministeriale prevede che, quando la somma degli indennizzi calcolati secondo le tabelle supera i 20 milioni dell’annualità, l’INAIL riduca ogni importo in misura proporzionale, sul rapporto tra il limite di spesa e il totale liquidabile. Con domande ammesse per 25 milioni il coefficiente sarebbe 0,8, e i 120mila euro dell’esempio scenderebbero a 96mila euro.
La circolare non indica l’ordine di applicazione tra il tetto del titolo e la riduzione proporzionale, una ambiguità che sposta il risultato nei casi in cui il risarcimento riconosciuto dal giudice sia inferiore all’importo di fascia. Le due annualità hanno inoltre dotazioni separate, così che una domanda riferita al 2024 non attinge alle risorse stanziate per il 2025.
Domanda all’INAIL, moduli e documenti da allegare
La domanda va trasmessa alla PEC dcra@postacert.inail.it entro il 5 settembre 2026, a pena di inammissibilità, mentre chi è sprovvisto di posta elettronica certificata invia per raccomandata con ricevuta di ritorno all’INAIL, Direzione centrale rapporto assicurativo, Piazzale Giulio Pastore 6, 00144 Roma.
La circolare allega sei moduli distinti, uno per ciascuna combinazione di profilo e annualità. L’uso del modulo sbagliato espone la domanda a contestazione, perché ogni modello richiama la finestra temporale della propria annualità.
| Richiedente e annualità | Modulo |
|---|---|
| lavoratore, anno 2024 | allegato 3 |
| erede di lavoratore deceduto, anno 2024 | allegato 4 |
| società partecipata pubblica, anno 2024 | allegato 5 |
| lavoratore, anno 2025 | allegato 6 |
| erede di lavoratore deceduto, anno 2025 | allegato 7 |
| società partecipata pubblica, anno 2025 | allegato 8 |
Lavoratori ed eredi allegano alla domanda i seguenti documenti:
- copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione che individua l’impresa debitrice e il destinatario del risarcimento;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- codice IBAN intestato al richiedente per l’accredito.
La dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 sul mancato pagamento da parte della società soccombente è già incorporata nel modulo, che chiede anche di barrare la fascia di grado di inabilità riconosciuta dall’INAIL.
Le società partecipate pubbliche allegano invece:
- copia delle sentenze esecutive e dei verbali di conciliazione riferiti al periodo dell’annualità richiesta;
- quietanze che dimostrano l’avvenuto pagamento ai lavoratori o ai loro eredi;
- prospetto riepilogativo con generalità dei beneficiari, rapporto di parentela, importo indicato nel titolo, importo effettivamente pagato e data della quietanza;
- copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.
Il prospetto richiesto alle società esclude espressamente le spese legali, che non gravano sul Fondo: sul rimborso incide quindi solo la sorte capitale del risarcimento.
Ogni modulo contiene due impegni che il firmatario assume verso l’INAIL: comunicare gli sviluppi e gli esiti del giudizio successivi alla domanda, e restituire quanto eventualmente ricevuto in caso di riforma della sentenza in senso sfavorevole. Chi presenta domanda su una pronuncia esecutiva ancora impugnabile accetta quindi un rischio di ripetizione.
Al momento dell’invio scatta un obbligo di comunicazione incrociata. Il lavoratore o i suoi eredi ne danno contestuale notizia alla società partecipata pubblica debitrice, e la società fa altrettanto verso lavoratori o eredi quando presenta domanda di accesso diretto.
Erogazione somme dopo trasferimento risorse
L’INAIL liquida gli indennizzi solo dopo aver ricevuto le risorse dal Ministero del Lavoro, al quale trasmette i dati delle domande ammesse e la misura degli importi da erogare. La circolare non indica un termine né per il trasferimento né per il pagamento.
L’esame delle istanze non segue un ordine cronologico di arrivo, perché l’eventuale incapienza si traduce in una riduzione proporzionale valida per tutti gli aventi diritto. Anticipare l’invio non aumenta l’importo spettante; conta il rispetto del termine del 5 settembre 2026, la cui violazione produce inammissibilità.