Fondo pensione in capitale, la soglia si misura sulla rendita

Risposta di Barbara Weisz

21 Luglio 2026 08:27

Pietro chiede:

In relazione alle modifiche introdotte da luglio 2026 ai fondi pensione integrativi, qual è l’importo massimo accumulato che non deve essere superato per poter riscattare tutto in capitale?

La legge non fissa un tetto in euro al montante accumulato, la soglia si misura sulla rendita vitalizia ricavabile convertendo almeno il 70% della posizione maturata: se è inferiore alla metà dell’assegno sociale, allora la prestazione può essere erogata interamente in capitale. Nel 2026 la metà dell’assegno sociale (546,24 euro per tredici mensilità, come da circolare INPS 153/2025) corrisponde a 3.550,56 euro annui, quindi la soglia del 70% nel 2026 è pari a 7.101,12 euro l’anno.

Soglia al 70% per la rendita in capitale del fondo pensione

La regola è nell’articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 252/2005, secondo periodo: quando la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale è inferiore al 50% dell’assegno sociale, l’intera posizione può essere liquidata in capitale. Le modifiche da luglio 2026 non hanno toccato questa clausola di salvaguardia, che vale oggi negli stessi termini in cui valeva prima.

Per sapere quanto può accumulare senza perdere l’opzione del capitale integrale, il calcolo va fatto invece al contrario:

  • la condizione di legge è che il 70% del montante, moltiplicato per il coefficiente di conversione, generi una rendita annua inferiore a 3.550,56 euro;
  • invertendo, il montante limite si ottiene dividendo 3.550,56 per il prodotto tra 0,70 e il coefficiente di conversione applicato dal suo fondo.

Ai fini della soglia, si considera la posizione maturata senza sottrarre le anticipazioni già percepite e non reintegrate, mentre la detrazione delle anticipazioni opera sul diverso computo dell’importo complessivo erogabile in capitale.

Per chi ha più posizioni previdenziali la verifica si effettua ovviamente sul singolo fondo e non sulla somma dei montanti detenuti presso forme diverse.

Calcolo limite montante del proprio fondo pensione

La rendita dipende dal coefficiente di conversione, che varia con l’età di accesso alla prestazione, il genere, l’eventuale reversibilità scelta e con le tavole demografiche adottate dalla singola forma pensionistica. La soglia in euro, quindi, non è un valore di legge uguale per tutti ma un risultato che ciascun fondo produce sui propri parametri.

Il coefficiente di conversione è pubblicato nella nota informativa e nel documento sulle rendite di ogni forma pensionistica. Prendendo valori tipici, il montante limite si colloca nell’ordine di grandezza seguente.

Coefficiente di conversione annuo Montante limite per il capitale al 100%
4,0% circa 126.800 euro
4,5% circa 112.700 euro
5,0% circa 101.400 euro
5,5% circa 92.200 euro

Un esempio pratico con coefficiente al 5%

  • Con un montante di 90.000 euro, il 70% vale 63.000 euro e produce una rendita annua di 3.150 euro, inferiore ai 3.550,56 euro di soglia: il capitale integrale è ammesso.
  • Con un montante di 130.000 euro, il 70% vale 91.000 euro e produce una rendita annua di 4.550 euro, superiore alla soglia: l’opzione si chiude e vale il regime ordinario.

Tetto ordinario in capitale fisso al 50%

La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025, art. 1 comma 201) aveva innalzato dal 50% al 60% la quota di montante liquidabile in capitale, con decorrenza 1° luglio 2026. In sede di conversione del Decreto Lavoro, però, l’art. 16-ter della L. n. 112/2026 ha soppresso quell’innalzamento prima che producesse effetti: il tetto ordinario è quindi rimasto pari al 50% del montante finale, con la parte residua da convertire in rendita.

Delle nuove prestazioni introdotte dalla manovra, la rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili sono attivi dal 1° luglio 2026, mentre l’erogazione frazionata del montante su almeno cinque anni parte dal 31 ottobre 2026, sempre per effetto dell’art. 16-ter. Le regole di attuazione sono nella deliberazione COVIP del 25 giugno 2026, che chiarisce anche l’incompatibilità reciproca tra le nuove forme periodiche e il carattere irrevocabile della scelta una volta avviata.

Le verifiche prima di scegliere

Nel suo caso, deve chiedere al suo fondo il coefficiente di conversione applicabile alla sua età di accesso alla prestazione e alla tipologia di rendita desiderata. Con questi parametri può calcolare se la sua posizione è sopra o sotto la soglia.

Se il montante supera il limite e l’obiettivo è la liquidità immediata, l’ordinamento consente comunque il 50% in capitale con il resto in rendita, e le nuove forme di erogazione periodica offrono alternative alla rendita vitalizia con un profilo di flessibilità maggiore, sia pure con un trattamento fiscale differente.

Le anticipazioni richieste negli anni precedenti riducono la posizione ma non spostano il test di soglia, che si calcola sul montante finale al lordo delle anticipazioni non reintegrate.

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