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Danno da intelligenza artificiale: spetta il risarcimento ai danneggiati

di Redazione PMI.it

17 Giugno 2026 09:00

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Lo schema di decreto attuativo della legge sull'IA alleggerisce l'onere della prova del danneggiato e stabilisce che la conformità all'AI Act non esclude da sola la responsabilità

Lo schema di decreto legislativo con cui l’Italia dà attuazione nel proprio ordinamento all’AI Act (Regolamento UE 2024/1689), in forza della delega della legge 132/2025, rende più semplice ottenere un risarcimento quando un sistema di IA provoca un danno. La norma alleggerisce l’onere della prova per il danneggiato, gli consente di accedere alla documentazione tecnica dei sistemi e stabilisce che la conformità al Regolamento europeo non esclude da sola la responsabilità di chi ha causato il danno. Le regole sono nel secondo schema di decreto approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026, ancora soggetto ai pareri prima del testo definitivo.

In sintesi

  • il secondo schema di decreto attuativo dell’AI Act in Italia, emanato sulla delega della legge 132/2025 e approvato in via preliminare il 10 giugno 2026, rafforza la tutela di chi subisce un danno da intelligenza artificiale;
  • il giudice può ordinare l’esibizione della documentazione tecnica del sistema, con tutela dei segreti industriali; il terzo che non adempie paga da 250 a 1.500 euro;
  • la conformità all’AI Act non esclude da sola la responsabilità e il danneggiato può rivolgersi direttamente all’assicurazione del responsabile.

Danno AI ed onere della prova

Lo schema distingue due ipotesi. Quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi del Regolamento europeo, il nesso di causalità tra la violazione e il danno si presume, salvo prova contraria: tocca quindi alla parte chiamata in causa dimostrare che il danno non dipende da quella violazione. Quando invece il fatto non è riconducibile alla violazione di una norma, è il danneggiato a dover fornire la documentazione che prova il pregiudizio subito.

Nella seconda ipotesi fornire le prove può essere arduo, perché spesso serve accedere alle informazioni su come l’IA è stata progettata, e questi elementi sono nella disponibilità di chi ha realizzato o gestisce il sistema.

Richiesta obbligatoria di documentazione

Per superare l’opacità, se ritiene fondata la richiesta del danneggiato il giudice può ordinare l’esibizione della documentazione tecnica e dei registri necessari a chiarire l’accaduto, comprese le specifiche su come è stato sviluppato il sistema, sulle policy di supervisione umana e sul sistema di gestione dei rischi.

Il giudice deve calibrare l’ordine in base a necessità e proporzionalità, a tutela degli interessi delle parti, a partire dai segreti commerciali e industriali. Se la parte non adempie, il giudice può presumere veri i fatti che l’esibizione doveva chiarire; il terzo che, senza giustificato motivo, non ottempera all’ordine è condannato a una pena pecuniaria da 250 a 1.500 euro.

Responsabilità e compliance con l’AI Act

La conformità all’AI Act non determina in automatico l’assenza di responsabilità per un danno provocato. Il giudice valuta caso per caso e può accertare una responsabilità anche quando gli obblighi di legge sono stati rispettati: la certificazione di conformità del sistema, da sola, non basta a escludere la responsabilità del convenuto.

Domanda di risarcimento all’assicurazione

Il danneggiato può rivolgersi anche all’assicurazione del responsabile. Prima di agire in giudizio può chiedere alla controparte se è coperta da un contratto di assicurazione della responsabilità civile per il danno in questione, così da poter eventualmente agire in via diretta nei confronti dell’assicuratore. Una mancata risposta o una risposta lacunosa potrà essere valutata dal giudice nell’eventuale contenzioso.