Quali conseguenze comporta per gli invalidi al 67% la soglia minima del 74% per l’assegno mensile di assistenza erogato dall’INPS agli invalidi civili?
Chi ha una percentuale di invalidità riconosciuta al 67% non ha diritto all’assegno mensile di assistenza erogato dall’INPS: la prestazione è riservata esclusivamente a chi ha una riduzione della capacità lavorativa tra il 74% e il 99%. Le tutele riconosciute agli invalidi civili al 67% riguardano però altre prestazioni e agevolazioni specifiche, illustrate di seguito.
L’assegno mensile di assistenza e la soglia del 74%
L’assegno mensile di assistenza è una prestazione economica assistenziale erogata dall’INPS per tredici mensilità, riservata a chi ha una riduzione della capacità lavorativa tra il 74% e il 99%. Il mancato raggiungimento di questa soglia esclude automaticamente dal beneficio, indipendentemente da qualsiasi altro requisito. Per chi raggiunge il 74%, i requisiti da soddisfare sono i seguenti:
- avere un’età compresa tra i 18 e i 67 anni;
- non svolgere attività lavorativa che produca un reddito annuo superiore a 4.931 euro;
- avere un reddito personale annuo inferiore a 5.852,21 euro (soglia aggiornata per il 2026 dal Messaggio INPS n. 628/2026);
- essere residenti stabilmente e abitualmente in Italia.
Al compimento dei 67 anni l’assegno mensile si trasforma automaticamente in assegno sociale sostitutivo, senza necessità di presentare una nuova domanda.
Assegno ordinario di invalidità per invalidi al 67%
Chi ha un’invalidità al 67% può accedere, se ha maturato una carriera contributiva, all’assegno ordinario di invalidità (AOI), prestazione previdenziale disciplinata dalla legge 222/1984. L’AOI spetta quando la capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo per infermità fisiche o mentali — condizione che corrisponde al 67% di invalidità riconosciuta. A differenza dell’assegno mensile di assistenza, non richiede la cessazione dell’attività lavorativa: il percettore può continuare a lavorare, sebbene oltre certe soglie reddituali l’importo subisca delle decurtazioni. I requisiti contributivi sono i seguenti:
- almeno cinque anni di contributi complessivi (260 settimane), di cui almeno tre versati nel quinquennio precedente la domanda (156 settimane);
- la contribuzione può essere maturata sommando periodi in diverse gestioni INPS — lavoratori dipendenti privati, artigiani, commercianti, Gestione Separata — o attraverso la totalizzazione internazionale con Paesi UE o convenzionati.
L’importo dell’AOI è calcolato sulla posizione contributiva individuale e può essere integrato fino al trattamento minimo INPS — soglia rivalutata annualmente, pari a 611,85 euro mensili nel 2026 — se l’assegno calcolato risulta inferiore a quella soglia e il reddito del beneficiario non supera i limiti previsti dalla normativa.
L’assegno ha validità triennale ed è rinnovabile; dopo tre riconoscimenti consecutivi diventa definitivo, salvo verifiche medico-legali disposte dall’Istituto.
Agevolazioni con il 67% di invalidità
Indipendentemente dall’assegno mensile, agli invalidi civili al 67% spettano per legge alcune agevolazioni specifiche:
- esenzione dal ticket sanitario per visite specialistiche, esami diagnostici e farmaci prescritti connessi alla patologia invalidante, riconosciuta senza alcun limite di reddito;
- iscrizione liste di collocamento mirato ai sensi della legge 68/1999, che prevede obblighi di assunzione a carico dei datori di lavoro con più di 15 dipendenti — beneficio che spetta già dal 46% di invalidità;
- Disability Card, carta europea della disabilità richiedibile sul portale INPS con SPID o CIE, che consente l’accesso ad agevolazioni presso musei, trasporti e servizi convenzionati a livello nazionale ed europeo.
Va precisato che il contrassegno per i parcheggi riservati alle persone con disabilità non spetta per effetto della sola percentuale di invalidità: il suo rilascio è condizionato alla presenza di una difficoltà di deambulazione espressamente indicata nel verbale della commissione medica INPS oppure certificata dal medico legale del Comune di residenza.
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