Sono andata in pensione nel 2015 con 37 anni di contribuzione. Rispetto alla sentenza sentenza Corte Costituzionale 82/2017 chiarita dalla Cassazione nel 2024, posso chiedere il ricalcolo della mia pensione?
In linea di principio, l’operazione che lei ipotizza dovrebbe essere valutata. La sentenza della Corte Costituzionale n. 82/2017, a cui fa riferimento, ha riconosciuto la possibilità di chiedere il ricalcolo della pensione neutralizzando i contributi sfavorevoli negli ultimi anni di retribuzione, quando tali periodi abbassano la base pensionabile pur non essendo necessari per maturare il diritto alla pensione. La Cassazione nel 2024 ha poi ribadito che questo principio può essere applicato anche a chi è andato in pensione anticipata e raggiunge successivamente l’età pensionabile. Tuttavia il Messaggio INPS 883/2022 non prevede l’applicazione dello strumento alle gestioni pubbliche. Sul piano giurisprudenziale la questione è aperta ma non definita.
Neutralizzazione contributi sfavorevoli alla pensione ex INPDAP
Il principio affermato dalla Corte Costituzionale riguarda soprattutto le pensioni dei dipendenti pubblici liquidate con sistema retributivo o misto, nelle quali la retribuzione degli ultimi anni di carriera incide sul calcolo dell’assegno. Se negli ultimi anni di servizio vi sono state retribuzioni più basse che riducono la media pensionabile, può essere possibile chiedere la neutralizzazione dei contributi sfavorevoli, escludendo dal calcolo i periodi penalizzanti quando non sono necessari per maturare il diritto alla pensione.
Ricalcolo pensione dopo raggiungimento età pensionabile
La Cassazione nel 2024 ha chiarito che il principio può valere anche per chi è già titolare di pensione anticipata. Quando il pensionato raggiunge l’età prevista per la pensione di vecchiaia, diventa possibile applicare la disciplina propria di tale trattamento e valutare l’eventuale neutralizzazione dei contributi finali che risultino penalizzanti per il calcolo dell’assegno.
Prescrizione e domanda di ricostituzione pensione
Va tuttavia considerato il tema della prescrizione. In via ordinaria il ricalcolo della pensione è soggetto a termini che decorrono dalla liquidazione del trattamento. Tuttavia, quando intervengono elementi nuovi o interpretazioni giurisprudenziali successive, la richiesta può essere presentata attraverso una domanda di ricostituzione della pensione. In questi casi non opera una decadenza della domanda, mentre gli eventuali arretrati vengono riconosciuti nel rispetto dei termini prescrizionali previsti dalla legge, generalmente limitati ai cinque anni precedenti alla richiesta.
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Ricalcolo con diritto agli arretrati
Essendo andata in pensione nel 2015 con 37 anni di contribuzione, la sua ipotesi potrebbe quindi essere valutata. Il fatto che le sentenze richiamate siano successive alla liquidazione della pensione consentirebbe di verificare se vi siano i presupposti per una domanda di ricalcolo con neutralizzazione dei contributi sfavorevoli. Se la richiesta venisse accolta, il ricalcolo produrrebbe normalmente effetti economici entro il limite degli arretrati riconoscibili secondo i termini di prescrizione. Tuttavia resta come ostacolo l’interpretazione restrittiva dell’INPS sulle gestioni ammesse alla neutralizzazione.
Il limite per le gestioni pubbliche
Mentre per il settore privato esiste una base legale da cui la giurisprudenza costituzionale ha ricavato il principio — l’art. 3, comma 8, della L. 297/1982, dichiarato parzialmente incostituzionale dalla sentenza 82/2017 — per le gestioni pubbliche l’unico riferimento di prassi resta il Messaggio 883/2022.
Per la gestione pubblica, infatti, la base normativa di riferimento è il DPR 1092/1973 (Testo Unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti statali) e in particolare il suo art. 43, che disciplina la base pensionabile.
La Corte Costituzionale, nella sentenza 110/2025, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata sull’art. 43 e sull’art. 3 della L. 965/1965 — non perché la neutralizzazione non spetti ma perché il giudice rimettente aveva ricostruito il quadro normativo in modo incompleto, ignorando l’art. 1, comma 243, della legge di stabilità 2013 che disciplina il cumulo. La porta è stata in pratica lasciata socchiusa per ragioni processuali.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz