Sono un ex appartenente alle Forze dell’Ordine, già collocato in quiescenza (CTPS) per raggiunti limiti di età. Vorrei dei chiedere chiarimenti in merito alla cumulabilità della pensione privilegiata con redditi da lavoro dipendente pubblico, alla luce della normativa vigente e delle eventuali limitazioni connesse, anche in caso di sopraggiunta pensione di vecchiaia. In particolare, chiedo se la pensione privilegiata sia integralmente cumulabile con eventuali emolumenti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una pubblica amministrazione.
La pensione privilegiata, prevista per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, è disciplinata dal D.P.R. n. 1092/1973 e viene riconosciuta in caso di infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio. Trattandosi di una prestazione assimilata alle pensioni di invalidità, essa è esclusa dal regime di piena cumulabilità con i redditi da lavoro introdotto nel 2009 dalla Legge n. 133/2008.
L’art. 19, comma 2 della Legge n. 133/2008 ha infatti previsto la cumulabilità integrale solo per le pensioni di vecchiaia e anticipate, escludendo esplicitamente le pensioni di invalidità e le pensioni privilegiate.
L’art. 139 del D.P.R. 1092/1973 stabilisce che la pensione privilegiata non è cumulabile con la retribuzione percepita per servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, salvo espressa rinuncia alla pensione per il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.
Cumulo con redditi da lavoro
In caso di lavoro subordinato presso una pubblica amministrazione, la pensione privilegiata deve essere sospesa per l’intera durata del rapporto, indipendentemente dall’amministrazione di provenienza. Il principio della non cumulabilità è stato confermato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 241/2016, che ha ritenuto legittime tali limitazioni per esigenze di equilibrio finanziario del sistema pensionistico.
Qualora venga svolta un’attività lavorativa autonoma o dipendente presso un datore di lavoro privato, il trattamento pensionistico può essere parzialmente cumulato:
- al 50% con i redditi da lavoro dipendente privato;
- al 70% con i redditi da lavoro autonomo;
- in misura integrale solo in presenza di almeno 40 anni di anzianità contributiva.
Tali limiti sono previsti dall’art. 72, comma 2, della Legge n. 388/2000, richiamato anche per le gestioni pensionistiche esclusive, come il regime CTPS, dall’art. 59, comma 4, della Legge n. 449/1997.
Equiparazione alla pensione di vecchiaia
Al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria, la pensione privilegiata viene equiparata a un trattamento di vecchiaia e può essere integralmente cumulata con qualsiasi reddito da lavoro.
L’età pensionabile di riferimento è quella vigente secondo l’ordinamento applicabile al momento della maturazione, tenendo conto degli adeguamenti successivi. Per il personale del comparto sicurezza, tale età corrisponde ai limiti ordinamentali previsti per la cessazione dal servizio.
Qualora, dopo il pensionamento, vengano maturati ulteriori contributi previdenziali tramite attività lavorativa, può essere richiesto un supplemento di pensione per ricalcolare e incrementare l’importo della prestazione, secondo le modalità previste dal regime di appartenenza.
Per ulteriori chiarimenti, è consigliabile rivolgersi a un ente di patronato o alla sede INPS territorialmente competente.
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Chiedi all'espertoRisposta di Noemi Ricci