La Manovra 2025 ha introdotto un limite agli oneri e alle spese detraibili per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75mila euro, con una metodologia di calcolo delle diverse soglia che si basa anche sul numero di figli a carico. Per cercare di rispondere ai dubbi interpretativi della norma, la nuova circolare n. 6/E dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti operativi per l’applicazione del nuovo articolo 16-ter del Tuir, introdotto dall’articolo 1, comma 10, della Legge di Bilancio, disciplinando il tetto complessivo per le detrazioni a decorrere dall’anno d’imposta 2025.
Come si calcola il tetto alle detrazioni
Per i soggetti con reddito superiore a 75mila euro, la normativa prevede un limite complessivo agli oneri e alle spese che danno diritto a detrazione dall’imposta lorda, calcolato come segue:
- prima si determina un importo base in relazione al reddito complessivo (comma 2);
- poi a questo importo si applica un coefficiente che varia in base al numero di figli fiscalmente a carico (comma 3).
L’importo così calcolato rappresenta il massimale complessivo di oneri e spese su cui possono essere calcolate le detrazioni.
Come si individua il numero di figli a carico
Il numero dei figli a carico è rilevato in base alla presenza nel nucleo familiare nell’anno di sostenimento delle spese, compresi i figli per cui si percepisce l’Assegno unico e universale o che abbiano superato l’età per beneficiare delle detrazioni. Sono inclusi nel conteggio anche i figli conviventi del coniuge deceduto, considerati tra i familiari a carico secondo l’articolo 12 del Tuir.
Come rilevano le spese detraibili
Se il totale delle spese detraibili supera il tetto, il contribuente può scegliere, in dichiarazione, quali oneri e spese imputare alla detrazione, privilegiando quelli che garantiscono un maggior risparmio fiscale. Ai fini del computo complessivo, per le spese rateizzate, rilevano solo le quote riferite all’anno d’imposta in corso.
Ricordiamo che invece non concorrono al calcolo del tetto le seguenti voci:
- le spese sanitarie;
- gli investimenti in start-up innovative;
- gli investimenti in piccole e medie imprese innovative;
- le spese per cui sono previste detrazioni forfetarie.
Escluse dal conteggio anche le rate relative a mutui o prestiti stipulati entro il 31 dicembre 2024 e i premi assicurativi per contratti antecedenti la stessa data. Non si computano neanche le spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir sostenute entro il 31 dicembre 2024.
Detrazioni per redditi superiori a 120mila euro
Per i redditi oltre i 120mila euro, oltre all’applicazione del tetto previsto dall’articolo 16-ter, si applicano le limitazioni dell’articolo 15, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del Tuir. La detrazione è totale fino a 120mila euro di reddito; oltre tale soglia, la detrazione si riduce progressivamente in base a un rapporto tra 240mila euro e il reddito complessivo. Pertanto, i contribuenti con redditi superiori a 120mila euro devono:
- determinare il massimale di spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-ter;
- calcolare le detrazioni spettanti su tale importo;
- applicare le limitazioni previste dall’articolo 15 per individuare la detrazione effettiva.