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Pensione di reversibilità per separati e divorziati: requisiti, quote e regole

di Anna Fabi

Pubblicato 14 Maggio 2026
Aggiornato 13 Settembre 2026 07:42

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Separato o divorziato, la pensione di reversibilità spetta a condizioni precise. I requisiti INPS, le quote, le sentenze della Cassazione e le novità 2026.

La pensione di reversibilità spetta anche a chi si è separato o ha divorziato, con condizioni che cambiano profondamente da un caso all’altro. Nel febbraio 2026 la Corte di Cassazione è tornata sui criteri di ripartizione applicabili quando vedovo ed ex coniuge concorrono sulla stessa pensione, riportando la durata dei rispettivi matrimoni al centro della valutazione affidata al giudice.

In sintesi:

  • il coniuge separato ha diritto alla reversibilità a prescindere dal titolo della separazione, secondo la circolare INPS 1° febbraio 2022, n. 19;
  • il coniuge divorziato accede alla prestazione con assegno divorzile periodico in corso, assenza di nuove nozze e rapporto assicurativo anteriore alla sentenza di scioglimento, ai sensi dell’articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
  • la Corte di Cassazione, con ordinanza 22 febbraio 2026, n. 3955, ha stabilito che la durata dei rispettivi matrimoni è il criterio primario di ripartizione fra gli aventi diritto;
  • nel 2026 la reversibilità non subisce riduzioni fino a 23.862,15 euro di reddito personale annuo del beneficiario.

Separazione e divorzio, due regole diverse per la reversibilità

Separazione e divorzio producono effetti opposti sul diritto alla reversibilità, e confonderli è la prima fonte di errori nelle domande all’INPS. Il coniuge separato conserva il diritto in modo pieno, equiparato in tutto al coniuge convivente, mentre il divorziato lo riacquista soltanto al ricorrere di condizioni specifiche.

La posizione dell’INPS sul coniuge separato è consolidata dal 2022: la circolare INPS 1° febbraio 2022, n. 19 ha recepito l’orientamento costante della Cassazione, stabilendo che il diritto alla pensione ai superstiti prescinde dal tipo di separazione. Vale anche in caso di separazione con addebito o per colpa e senza assegno alimentare, come chiarito nelle istruzioni dell’Istituto.

Il coniuge divorziato si trova in una posizione diversa, perché il divorzio scioglie il vincolo matrimoniale e con esso il diritto automatico alla reversibilità. L’articolo 9 della legge n. 898/1970 gli riconosce comunque la possibilità di accedere alla pensione ai superstiti quando ricorrono tre requisiti di legge.

Situazione Diritto alla reversibilità
Coniuge separato (anche con addebito) Sì, senza condizioni aggiuntive
Coniuge divorziato Sì, al ricorrere dei tre requisiti di legge
Coniuge divorziato risposatosi No

I tre requisiti per il coniuge divorziato

L’accesso alla reversibilità per il coniuge divorziato è subordinato al concorso di tre condizioni, tutte contemporaneamente necessarie:

  • essere titolari di un assegno divorzile periodico, riconosciuto giudizialmente e ancora in corso al momento del decesso dell’ex coniuge, con esclusione dell’assegno corrisposto in un’unica soluzione e di un importo simbolico fissato solo formalmente;
  • non essersi risposati dopo il divorzio;
  • avere un rapporto assicurativo da cui trae origine la pensione anteriore alla sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La titolarità dell’assegno divorzile è il requisito che genera più contenziosi. La Cassazione ha precisato, con ordinanza n. 27875/2021, che occorre la titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno periodico al momento della morte, mentre la titolarità astratta di un diritto già estinto con la corresponsione in un’unica soluzione lascia il superstite privo di tutela.

Il periodo di separazione legale che ha preceduto il divorzio è computato nella durata del matrimonio ai fini della determinazione della quota, poiché il vincolo giuridico permane fino alla sentenza di divorzio.

Quando la pensione si divide tra più coniugi

Il caso più complesso si presenta quando il pensionato deceduto si era risposato dopo il divorzio: in questo scenario sia la vedova sia l’ex coniuge divorziata possono vantare un diritto sulla stessa pensione.

La quota complessiva assegnata al coniuge ammonta comunque al 60% della pensione del defunto, con le maggiorazioni previste in presenza di figli. A variare è la ripartizione interna fra i due aventi diritto, che il Tribunale stabilisce su richiesta degli interessati, fuori dalla sede amministrativa INPS.

Nella valutazione il giudice tiene conto di una serie di elementi. La legge indica come criterio di partenza la durata dei rispettivi rapporti matrimoniali. Concorrono poi, in funzione correttiva, le condizioni economiche delle parti, l’entità dell’assegno divorzile percepito dall’ex coniuge, l’eventuale convivenza prematrimoniale e il contributo dato alla formazione del patrimonio familiare.

Quando uno dei due aventi diritto perde in seguito il proprio titolo, per esempio risposandosi, la quota vacante si trasferisce integralmente all’altro.

Durata del matrimonio e quote nella pronuncia della Cassazione

Con l’ordinanza n. 3955 del 22 febbraio 2026 la Cassazione è intervenuta su un caso emblematico: alla morte di un pensionato concorrevano la prima moglie, da cui aveva divorziato dopo un matrimonio durato circa 31 anni (1968-1999), e la vedova, sposata per circa 8 anni (2008-2016) fino al decesso nel 2016. L’ex moglie percepiva un assegno divorzile di 640 euro mensili, pari a circa il 10% della pensione del defunto.

Il Tribunale di Roma aveva attribuito all’ex moglie l’80% della pensione di reversibilità e il 20% alla vedova, valorizzando la netta differenza nella durata dei matrimoni. La Corte d’appello aveva ribaltato questa valutazione, attribuendo peso quasi esclusivo all’esiguità dell’assegno divorzile percepito dall’ex moglie.

La Cassazione ha annullato la pronuncia d’appello, rilevando che il criterio temporale era stato di fatto “obliterato”: la durata del vincolo matrimoniale è l’elemento che la legge pone come base primaria della valutazione, e le considerazioni economiche possono correggerlo senza prenderne il posto. Il caso è stato rinviato alla Corte d’appello di Roma per una nuova decisione.

Il principio ha precedenti consolidati. Già l’ordinanza n. 8263/2020 aveva richiamato i medesimi criteri, e la sentenza n. 419/1999 della Corte Costituzionale aveva imposto una valutazione equitativa che bilancia gli elementi caso per caso. La pronuncia del 2026 ne ribadisce la cogenza, contrastando orientamenti di merito che avevano progressivamente eroso il peso del criterio temporale.

Il coniuge divorziato con un lungo matrimonio alle spalle può quindi opporsi a una quota irrisoria motivata soltanto con l’inadeguatezza dell’assegno divorzile. Per converso, la vedova con un matrimonio breve può ottenere una quota maggiore solo dimostrando elementi correttivi, poiché l’essere stata sposata col defunto al momento del decesso non marginalizza di per sé l’ex coniuge.

Redditi propri e decurtazioni, il tetto della Corte Costituzionale

Indipendentemente dal rapporto coniugale pregresso, la pensione di reversibilità può subire una riduzione quando il beneficiario dispone di redditi propri. L’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e la connessa tabella F fissano tre fasce di decurtazione, calcolate su multipli del trattamento minimo annuo:

  • nessuna riduzione fino a 23.862,15 euro annui, pari a tre volte il minimo;
  • riduzione del 25% oltre 23.862,15 euro e fino a 31.816,20 euro, quattro volte il minimo;
  • riduzione del 40% oltre 31.816,20 euro e fino a 39.770,25 euro, cinque volte il minimo;
  • riduzione del 50% oltre 39.770,25 euro.

Le soglie salgono ogni anno con la rivalutazione del trattamento minimo, che per il 2026 è di 611,85 euro mensili e 7.954,05 euro annui su tredici mensilità. Nessuna riduzione si applica, a qualsiasi livello di reddito, quando nel nucleo familiare del titolare sono presenti figli minori, studenti o inabili al lavoro.

Un limite invalicabile è stato introdotto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 162 del 30 giugno 2022: la decurtazione effettiva non può superare l’ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi del beneficiario. Prima di quella pronuncia il taglio applicato dall’INPS poteva eccedere i redditi stessi, penalizzando chi disponeva di entrate ulteriori rispetto a chi ne era privo. L’Istituto ha recepito il principio con la circolare 22 dicembre 2023, n. 108, procedendo al riesame d’ufficio delle posizioni interessate.

Alla stessa tutela concorre una regola già contenuta nel comma 41: il trattamento risultante dal cumulo fra reddito e pensione ridotta non può scendere sotto quello spettante a chi si collochi al limite massimo della fascia precedente. Chi supera una soglia di poco subisce quindi una decurtazione molto inferiore alla percentuale nominale.

La domanda all’INPS

Il coniuge divorziato in possesso dei requisiti deve presentare domanda all’INPS per il riconoscimento del diritto. La procedura è la stessa del coniuge superstite non divorziato, con domanda online tramite il portale INPS o l’area MyINPS, oppure attraverso un patronato.

Quando il dante causa aveva contratto un nuovo matrimonio, il divorziato deve invece adire il Tribunale, che accerta i presupposti e determina le quote spettanti a ciascun avente diritto. Solo all’esito del giudizio l’INPS procede all’erogazione delle rispettive quote.

In questi casi conviene raccogliere in anticipo la documentazione relativa alla durata dei matrimoni, ai provvedimenti di divorzio con indicazione dell’assegno, ai redditi delle parti e all’eventuale convivenza prematrimoniale, poiché il giudice ne terrà conto nella valutazione complessiva.