In attesa dei decreti applicativi sulle nuove regole previste dalla direttiva europea sulla rendicontazione di sostenibilità, nel Milleproroghe vengono introdotte due disposizioni da applicare nel periodo di transizione.
Una riguarda i revisori, che potranno continuare a rilasciare le attestazioni di conformità relative ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2024, in presenza di determinati requisiti formativi. La seconda invece una proroga delle sanzioni per le dichiarazioni non finanziarie relative agli esercizi precedenti al 2024.
La rendicontazione di sostenibilità
La direttiva europea in materia di report di sostenibilità, la cosiddetta CSRD, è stata recepita in Italia dal dlgs 125/2024, in vigore dallo scorso 25 settembre. Per i revisori, prevede nuove regole su abilitazione e formazione continua, e stabilisce che per le domande di iscrizione nel registro dei revisori legali e delle società di revisione sia necessario un decreto del ministero delle Finanze.
Attestazioni rilasciate dai revisori
In attesa di questo provvedimento attuativo, il Milleproroghe prevede che i revisori possano rilasciare le attestazioni di conformità, purché abbiano maturato almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità. I cinque crediti devono essere maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione attualmente all’esame della Camera.
Sanzioni per rendicontazioni passate
C’è poi la proroga relativa alle sanzioni. Anche questa è in pratica una norma di coordinamento, che chiarisce le regole da applicare per le dichiarazioni non finanziarie relative agli esercizi precedenti al 2024. Le nuove norme hanno sostanzialmente abrogato l’intero dlgs 254/2016, mentre il Milleproroghe stabilisce che continuano ad applicarsi gli articoli 8 e 9 di questo provvedimento in relazione alle dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi avviati anteriormente al primo gennaio 2024.
In pratica, le nuove regole previste dalla legge di recepimento della direttiva europea riguardano le rendicontazioni successive al 2024, per quelle precedenti restano utilizzabili quelle invece dei sopra citati articolo del dlgs 254/2016.