Il pagamento delle ferie non godute ai dipendenti pubblici viene riscritto dall’articolo 1 del Decreto-Legge 7 agosto 2026, n. 144 (il cosiddetto Decreto PA). L’indennità può essere riconosciuta alla cessazione del rapporto di lavoro quando il mancato utilizzo delle ferie non dipende da una scelta consapevole del dipendente. La PA deve invitare formalmente il lavoratore a fruirne, avvertirlo in tempo utile delle conseguenze e, se intende negare l’indennità, dimostrare che la rinuncia è stata volontaria. La nuova disciplina si applica alle ferie maturate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione.
In sintesi, le nuove regole fissano quattro condizioni centrali:
- la monetizzazione delle ferie è ammessa alla cessazione del rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 144/2026;
- la PA deve invitare formalmente il dipendente a utilizzare le ferie e informarlo della possibile perdita dei giorni residui, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 144/2026;
- la scelta consapevole del lavoratore di non utilizzare le ferie esclude l’indennità e deve essere provata dal datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 144/2026;
- la nuova disciplina riguarda le ferie maturate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, come stabilisce l’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 144/2026.
- Quando le ferie non godute nella PA diventano monetizzabili
- La PA deve invitare il dipendente a utilizzare le ferie
- La nuova legge consolida i principi fissati dai giudici
- Quando il dipendente perde il diritto all’indennità
- Nuove regole senza retroattività
- Termini di fruizione delle ferie nei CCNL pubblici
- Quali documenti servono per il diritto all’indennità
Quando le ferie non godute nella PA diventano monetizzabili
L’indennità sostitutiva delle ferie è ammessa alla cessazione del rapporto di lavoro, entro i limiti fissati dalla nuova disciplina. L’articolo 1 del D.L. n. 144/2026 modifica l’articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 e sopprime la formula che escludeva «in nessun caso» la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
Il nuovo testo mantiene al centro il diritto alla fruizione effettiva delle ferie. Il datore di lavoro è responsabile, attraverso i propri poteri organizzativi, di garantire al personale la possibilità di utilizzarle. L’indennità finanziaria interviene quindi alla fine del rapporto, quando i giorni maturati non possono più essere trasformati in riposo.
La disposizione utilizza la formula generale «cessazione del rapporto di lavoro». La verifica si concentra quindi soprattutto sulle ragioni che hanno impedito la fruizione delle ferie. Dimissioni, pensionamento, licenziamento o scadenza del contratto vanno valutati alla luce della possibilità effettivamente concessa al dipendente di utilizzare i giorni maturati e del suo comportamento.
La PA deve invitare il dipendente a utilizzare le ferie
L’amministrazione deve attivarsi prima della scadenza delle ferie e mettere il lavoratore nelle condizioni di esercitare il proprio diritto. Il D.L. n. 144/2026 impone al datore di lavoro di invitare formalmente il personale alla fruizione, informandolo in tempo utile delle conseguenze previste alla fine del periodo di riferimento o dell’eventuale periodo di riporto autorizzato.
La comunicazione assume un valore centrale anche ai fini della successiva monetizzazione delle ferie non godute. Il dipendente deve sapere che i giorni residui potranno andare perduti alla scadenza prevista e che la scelta consapevole di non utilizzarli può impedirne il pagamento alla fine del rapporto.
La novità più rilevante riguarda la prova. È il datore di lavoro pubblico a dover dimostrare la scelta consapevole del dipendente. La legge trasforma quindi in un obbligo espresso la necessità di documentare l’invito alla fruizione, l’informazione fornita e le condizioni nelle quali il lavoratore ha deciso di non utilizzare le ferie.
La nuova legge consolida i principi fissati dai giudici
Il D.L. n. 144/2026 porta nel testo legislativo principi già affermati dalla giurisprudenza italiana ed europea. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 95/2016, aveva già chiarito che il divieto previsto dall’articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 doveva tutelare il godimento effettivo delle ferie senza penalizzare il lavoratore che non avesse potuto usufruirne per cause a lui non imputabili.
La successiva sentenza UE sulla monetizzazione delle ferie dei dipendenti pubblici, pronunciata dalla Corte di giustizia il 18 gennaio 2024 nella causa C-218/22, Comune di Copertino, ha rafforzato questa impostazione. Anche le dimissioni volontarie possono dare diritto all’indennità quando il lavoratore non abbia potuto utilizzare le ferie e il datore non abbia dimostrato di avergli offerto una possibilità effettiva di farlo.
Nel 2026 anche il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 2908 e n. 2909 del 12 aprile, ha ribadito il ruolo dell’imputabilità della mancata fruizione. Il diritto al compenso sostitutivo è riconosciuto quando l’assenza dal lavoro non dipende dalla volontà dell’interessato, mentre può essere escluso quando il mancato utilizzo deriva da una condotta riconducibile al dipendente.
Quando il dipendente perde il diritto all’indennità
Il diritto alla monetizzazione viene meno quando l’amministrazione prova che le ferie sono rimaste inutilizzate per una scelta consapevole del lavoratore, dopo aver adempiuto agli obblighi previsti dalla legge. La perdita dell’indennità richiede quindi una sequenza verificabile:
- l’amministrazione ha messo il dipendente nella condizione effettiva di fruire delle ferie maturate;
- il lavoratore ha ricevuto un invito formale alla fruizione prima della scadenza applicabile;
- la comunicazione ha chiarito in tempo utile le conseguenze della mancata fruizione e la possibile perdita dell’indennità sostitutiva;
- l’ente dispone degli elementi necessari per dimostrare che il mancato utilizzo deriva da una scelta consapevole del dipendente.
Un elevato numero di giorni di ferie residui, considerato isolatamente, non dimostra la rinuncia consapevole. Il nuovo testo assegna espressamente l’onere della prova al datore di lavoro e rende quindi rilevanti le comunicazioni, la programmazione delle ferie, le eventuali richieste presentate e le ragioni dei dinieghi.
Nuove regole senza retroattività
La decorrenza della nuova disciplina è legata alla legge di conversione del D.L. n. 144/2026. L’articolo 1, comma 2, stabilisce che le modifiche all’articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 si applicano al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Per le ferie maturate prima di quella data continua a rilevare il precedente assetto normativo, interpretato alla luce delle pronunce intervenute negli anni. Corte costituzionale e Corte di giustizia UE avevano riconosciuto l’indennità nei casi in cui il mancato godimento derivasse da circostanze non imputabili al lavoratore.
La nuova formulazione legislativa disciplina invece le ferie maturate dopo la conversione in legge del provvedimento, mentre per i residui precedenti acquistano particolare rilievo la causa del mancato utilizzo, le iniziative assunte dall’amministrazione e la documentazione disponibile.
Termini di fruizione delle ferie nei CCNL pubblici
Il termine entro cui utilizzare le ferie residue va verificato nel contratto collettivo applicabile e negli eventuali periodi di riporto autorizzati. Il D.L. n. 144/2026 richiama espressamente il periodo di riferimento e quello di riporto, senza fissare un’unica scadenza valida per tutti i dipendenti pubblici.
La disciplina varia quindi tra i diversi comparti. Il CCNL Funzioni Centrali 2025-2027, per esempio, prevede dal 1° gennaio 2027 la fruizione delle ferie residue entro il primo semestre dell’anno successivo in presenza di motivate esigenze personali o di indifferibili esigenze di servizio. L’amministrazione è inoltre chiamata a pianificare e monitorare le ferie e, quando necessario, a riprogrammarle e invitare formalmente il dipendente alla fruizione.
La soglia dei 18 mesi può ricorrere in specifiche discipline legali o contrattuali, mentre non costituisce una scadenza uniforme per tutto il pubblico impiego. Per stabilire quando un determinato residuo rischia di essere perso occorre quindi partire dal CCNL applicato dall’amministrazione.
Quali documenti servono per il diritto all’indennità
La verifica della monetizzazione richiede di ricostruire il residuo ferie anno per anno e le comunicazioni intercorse con l’amministrazione. Prima della cessazione del rapporto, o in presenza di una contestazione sul pagamento, i documenti rilevanti possono essere ordinati in questo modo:
| Verifica | Documentazione utile | Effetto sulla monetizzazione |
|---|---|---|
| Ferie residue per annualità | Prospetto ferie e registrazioni delle presenze | Individua i giorni ancora da fruire e il periodo in cui sono maturati |
| Richieste di ferie | Domande, autorizzazioni e dinieghi dell’amministrazione | Ricostruisce le possibilità effettivamente offerte al dipendente |
| Invito formale della PA | Comunicazione con avviso sulla scadenza e sulle conseguenze | È uno degli elementi necessari per provare la scelta consapevole del lavoratore |
| Cause che hanno impedito la fruizione | Provvedimenti di servizio, assenze documentate e altra documentazione pertinente | Consente di valutare a chi sia imputabile il mancato utilizzo |
| Data di cessazione | Provvedimento o comunicazione di fine rapporto | Determina il momento in cui può sorgere il diritto all’indennità e la disciplina applicabile |
Una volta accertato il diritto, occorre determinare la tassazione delle ferie non godute, che varia in base all’anno di maturazione delle somme e alle circostanze che hanno impedito la fruizione.
Il testo pubblicato del D.L. n. 144/2026 non contiene invece la disposizione anticipata nelle bozze sulla composizione della retribuzione durante le ferie, compresa l’esclusione espressa dei buoni pasto e di altre voci collegate alla presenza. L’articolo 1 interviene sulla fruizione e sulla monetizzazione delle ferie, lasciando le singole componenti retributive alla disciplina applicabile.