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IUC e IMU dal 2014: il punto sulla nuova legge

di Barbara Weisz

Pubblicato 8 Gennaio 2014
Aggiornato 30 Maggio 2014 10:05

Chi paga la nuova IUC nelle sue varie componenti? Come cambia l'IMU prime case e altri immobili? A chi spetta pagare la TASI sui servizi comunali e la TARI sui rifiuti: chiarimenti e scadenze.

La nuova tassazione su casa e rifiuti introdotta dalla Legge di Stabilità è contenuta nelle service tax denominata IUC (Imposta Unica Comunale), che di fatto ingloba l’IMU sulla prima casa e accorpa le imposte su spazzatura e servizi municipali connessi: mentre ancora infuria il dibattito sulle aliquote 2014, facciamo il punto della situazione sulle nuove norme e tasse introdotte dai commi da 639 a 700 dell’articolo unico della manovra economica.

IUC

La nuova IUC si basa su due presupposti impositivi. Il primo è il possesso di immobili, loro natura e valore e si traduce nell’imposta municipale propria di natura patrimoniale (IMU) e dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali. Il secondo è l’erogazione e fruizione di servizi comunali, che si traduce in una componente articolata in: tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico del possessore  o utilizzatore dell’immobile;  tassa sui rifiuti (TARI) a carico dell’utilizzatore, per finanziare raccolta e smaltimento rifiuti.

TASI

L’aliquota massima complessiva di IMU e TASI non può superare i limiti della precedente IMU (1,06%). La Tasi di paga su tutti gli immobili, anche su prime case, aree scoperte o edificabili. Sono invece escluse le aree scoperte  pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Se un immobile è di proprietà di più persone, tutte sono tenute in solido al pagamento della Tasi. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.La base imponibile è la stessa dell’IMU (articolo 13 del Dl 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011. L’aliquota base è pari allo 0,1%, il comune può ridurla fino all’azzeramento oppure alzarla fino allo 0,25%. Attenzione: è in corso un dibattito con i Comuni al termine del quale il Governo, prevedibilmente entro metà gennaio, cambierà le regole sulle aliquote TASI alzando il possibile tetto massimo.

TARI

La nuova tassa sui rifiuti si paga su locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti produttrici di rifiuti urbani. Anche qui, escluse aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Per l’applicazione della Tari, si considera la superficie dichiarata o accertata ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Il Comune può anche  considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80% della superficie  catastale. Per le unità immobiliari non iscritte al catasto, si considera la superficie calpestabile. Il Comune determina la tariffa in base a superficie e quantità di rifiuti prodotti (le regole sono quelle fissate dal Dpr 158/1999), oppure applicando il principio del “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, quindi in base a quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonchè al costo del servizio sui rifiuti. Tecnicamente, in questo secondo caso, moltiplica il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. La tariffa prevede riduzioni per la raccolta differenziata per le utenze domestiche.

Un apposito regolamento, sun proposta del ministero dell’Ambiente, di concerto con l’Economia e sentita la Conferenza Stato Città, entro sei mesi dalla legge di Stabilità (quindi, entro fine giugno) stabilirà criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti.

Le regole nei Comuni

In entrambi i casi, dunque, come per l’IMU, per sapere esattamente quanto pagare il contribuente deve aspettare la delibera comunale, che dovrà contenere:

  • per la TARI:  criteri di determinazione delle tariffe, classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, disciplina delle riduzioni tariffarie, eventuali riduzioni ed esenzioni anche in base alla capacità contributiva della famiglia, individuazione delle categorie di rifiuti speciali esentate dalla TARI.
  • Per la TASI: disciplina delle riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, individuazione e costi dei servizi indivisibili.

Quando e come si paga

I Comuni decidono numero di rate e scadenze di pagamento, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato  con riferimento alla TARI e alla TASI. E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con uno o più decreti attuativi saranno decise le modalità di versamento.