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Legge Stabilità: tagli IMU-TASI senza riforma

di Barbara Weisz

Pubblicato 6 Novembre 2015
Aggiornato 27 Marzo 2018 11:14

Niente riforma IMU-TASI nella Legge di Stabilità 2016: unificazione tributi rinviata, impianto inalterato ma con nuove esenzioni per le tasse sugli immobili.

La Legge di Stabilità 2016 contiene gli annunciati interventi su TASI (eliminata sulla prima casa) e IMU (abolita per terreni agricoli e imbullonati delle imprese) ma per le tasse sugli immobili le modifiche si fermano qui: manca infatti la più vasta riforma IMU-TASI da mesi sul tavolo assieme a quella del Catasto, uscita in extremis dalla delega fiscale.

=> IMU-TASI nella Legge di Stabilità 2016

Fra le motivazioni del rinvio del capitolo Catasto dalla Riforma Fiscale, il rischio di non riuscire a garantire l’invarianza di gettito che l’Esecutivo aveva assicurato: meglio aspettare la riforma IMU-TASI, per poter poi intervenire con il nuovo Catasto su basi certe, si era detto.

La Riforma delle imposte sugli immobili però non c’è: restano IMU, TASI e TARI nell’ambito della IUC, Imposta Unica Comunale istituita nel 2014.

=> Delega fiscale: niente Riforma Catasto

Niente unificazione dei due tributi: si continueranno a pagare sia TASI (tassa sui servizi indivisibili) sia IMU (Imposta Municipale Unica) seppur con raggio d’azione limitato. In pratica, l’impianto IMU+TASI resta quello attuale. Le aliquote restano stabilite dalle delibere comunali, per le quali viene anticipato il termine di presentazione: 14 ottobre anziché 21 ottobre.

Novità TASI 2016

La Legge di Stabilità 2016 cambia il presupposto impositivo della TASI, eliminandolo per le prime case con esclusione delle abitazioni di lusso (categorie A1, A8 e A9) e per i terreni agricoli. L’esenzione è prevista sia per il proprietario sia per l’affittuario. Significa che il proprietario non paga la TASI per l’abitazione in cui vive, l’affittuario per la casa in cui vive in locazione. 

=> TASI abolita: i vantaggi

Attenzione: continua a pagare la sua quota di TASI il proprietario di una seconda casa data in affitto a qualcuno che ne è esentato in quanto per lui è prima abitazione (non è dovuta la quota dal 10 al 30% che sarebbe spettata all’inquilino)m applicando le aliquote comunali 2015 o, in mancanza di queste, quella standard del 90%.

=> Taglio IMU e TASI prima casa, anche in affitto

Segnaliamo anche l’aliquota ridotta allo 0,1% per i beni merce (destinati dall’impresa costruttrice alla vendita) non locati, con la possibilità per i Comuni di elevarla fino allo 0,25%.

Novità IMU 2016

Per quanto riguarda l’abolizione IMU imbullonati, viene ridefinito il modo di calcolare la rendita catastale degli immobili industriali del gruppo D (D1 e D7), escludendo «macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo». Il calcolo della valutazione catastale riguarderà quindi suolo, costruzioni e impianti che accrescono la qualità dell’immobile, indipendentemente dal processo produttivo svolto. In parole semplici, gli imbullonati (macchinari fissi al suolo) vengono esclusi dal calcolo della rendita catastale. In questo modo, non pagano più nemmeno l’IMU.

Attenzione: i proprietari di questi immobili, quindi le imprese, devono presentare specifica domanda di variazione della rendita catastale entro il 15 giugno 2016. La rideterminazione avrà poi effetto dal prima gennaio, quindi non sarà dovuta IMU imbullonati per tutto il 2015.

L’eliminazione TASI riguarda sia l’abitazione principale sia le relative pertinenze. C’è invece una disposizione specifica che riguarda la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal comma 677 dell’articolo 1 della legge 147/2013: i Comuni che hanno già previsto, nel 2015, con delibera entro lo scorso 30 settembre, di applicare la maggiorazione, o parte di essa, alle abitazioni diverse dalla prima casa (per le quali è abolita l’imposta, quindi anche l’eventuale maggiorazione), possono mantenerla. Ma non possono applicare la maggirazione nel 2016. Si tratta, lo ricordiamo, dello 0,8 per mille che il Comune aveva la facoltà di distribuire fra TASI e IMU, ad esempio raggiungendo un tetto massimo TASI del 3,3 per mille, oppure una somma TASI + IMU dell’11,4 per mille.