L’imposta è composta da più parti: l’imposta IMU sul possesso di immobili (escluse le prime abitazioni), la tariffa TARI sulla produzione di rifiuti e quella TASI, che copre i servizi comunali indivisibili (illuminazione..) con una quota anche a carico dei locatari.
La IUC è dunque una Service Tax composita, che si paga sia rispetto al possesso di un immobile sia alla sua locazione, applicabile tanto ai proprietari quanto agli inquilini.
Regole generali
L’imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi: il possesso di immobili, la natura e il valore degli stessi; l’erogazione e la fruizione di servizi comunali.
La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) a carico dell’utilizzatore.
Le abitazioni principali sono escluse sia dall’IMU sia dalla TASI, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che restano assoggettate a entrambe le imposte.
L’IMU (ex ICI), è dovuta per il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. L’imposta si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota stabilita per la particolare fattispecie. L’aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall’abitazione principale è lo 0,76% ma i comuni possono aumentarla o diminuirla di 0,3 punti percentuali (da minimo di 0,46% a un massimo di 1,06%). Per le abitazioni principali non esenti (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) l’aliquota è pari allo 0,4% e i comuni possono aumentarla o diminuirla da un minimo di 0,2% ad un massimo di 0,6%.
La TASI grava sul possesso o detenzione di fabbricati e di aree edificabili, non sono ricompresi terreni agricoli.
Dal 2016 al 2019, le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono state escluse dalla TASI, anche se è l’occupante a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale; in tale ultimo caso, l’imposta è stata dovuta solo dal possessore, in mancanza di una specifica disposizione del comune nella misura del 90 per cento.
La TASI, dal 2020 inglobata nell’IMU, presenta la stessa base imponibile dell’IMU e l’aliquota stabilita è pari all’1 per mille. I comuni possono disporne la riduzione fino all’azzeramento e introdurre specifiche agevolazioni. La somma delle aliquote TASI e IMU non deve essere superiore al 6 per mille per l’abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e al 10,6 per mille per gli altri immobili.
Presupposto impositivo IMU e TASI:
IMU | TASI | |
abitazione principale cat. catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 | esclusa | esclusa |
abitazione principale cat. catastali A/1, A/8 e A/9 | soggetta a imposta | soggetta a imposta |
altri fabbricati | soggetti a imposta | soggetti a imposta |
fabbricati rurali strumentali | esclusi | soggetti a imposta |
aree fabbricabili | soggette a imposta | soggette a imposta |
terreni agricoli | soggetti a imposta | esclusi |
In sostituzione di tali tributi, nei comuni della Provincia Autonoma di Bolzano è stata istituita l’imposta municipale immobiliare (IMI) e in quelli della Provincia Autonoma di Trento l’imposta immobiliare semplice (IMIS).
La TARI è la tassa dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. Le tariffe sono determinate sulla base dei costi del servizio. Il comune può seguire i criteri determinati dal “metodo normalizzato” o, in alternativa, del principio comunitario “chi inquina paga”. I comuni possono introdurre agevolazioni ed esenzioni.