Tratto dallo speciale:

Dichiarazione dei redditi in ritardo: scatta l’accertamento

di Noemi Ricci

Pubblicato 13 Aprile 2015
Aggiornato 20 Aprile 2015 09:53

La sentenza della Cassazione che chiarisce quando la dichiarazione dei redditi presentata oltre i termini sia da ritenersi omessa, legittimando l'accertamento induttivo.

In caso di ritardata o omessa dichiarazione dei redditi, l’accertamento fiscale basato su presunzioni semplici è da ritenersi valido. A stabilirlo è stata la sentenza della Corte di Cassazione n.6963/2015, con la quale è stato accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte Tributaria Regionale (CTR) del Lazio.

=> Accertamento fiscale: nullo l’avviso anticipato

Dichiarazione dei redditi in ritardo

Nel caso in esame, dai controlli fiscali sull’azienda era anche emersa una gestione antieconomica e l’imprenditore si era rifiutato di rispondere al questionario. Per la Cassazione i giudici di merito hanno commesso un errore ritenendo insufficienti le prove addotte dall’ufficio IVA a sostegno dell’atto impositivo. Secondo i giudici della Corte Suprema la dichiarazione annuale delle operazioni imponibili IVA oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 37 dpr 633/72 deve essere considerata omessa a tutti gli affetti.

=> Cartella esattoriale: impugnazione per difetto di motivazione

Accertamento induttivo

Questo significa che il Fisco è legittimato determinare in via induttiva l’ammontare dell’imponibile e la relativa aliquota, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria. Questo significa che l’accertamento induttivo è valido anche se fondato su indizi aventi i caratteri di gravità, precisione e concordanza (come l’antieconomicità della gestione del caso in esame) e non solo su prove documentali.