TASI 2014: le FAQ per privati e imprese

di Barbara Weisz

Pubblicato 13 Ottobre 2014
Aggiornato 20 Ottobre 2014 10:17

TASI 2014: tutte le risposte ai dubbi frequenti sull'applicazione della tassa per privati e aziende, nei diversi casi di proprietà o locazione.

Conto alla rovescia per il pagamento dell’acconto TASI entro il 16 ottobre, sia per abitazioni (solo per le prime case in sostituzione dell’IMU) sia per immobili d’impresa (in aggiunta all’IMU versata a giugno, così come per le abitazioni diverse da quella principale). Vediamo un vademecum per il contribuente, privato o azienda, in relazione ai casi particolari sull’applicazione della nuova tassa sui servizi indivisibili del Comune.

=> FAQ del Ministero su IMU e TASI

=> Calcolo TASI online

Imprese

Uffici e sedi aziendali in locali affittati versano la TASI? Sì, la TASI per inquilini è dovuta per tutte le tipologie di immobile, ma è necessario verificare cosa ha deciso il Comune in cui è localizzato lo stabile: in molti casi l’aliquota TASI sugli uffici (A10) è pari a zero.

=> TASI zero: la norma nei Comuni

Aziende agricole

Come si applica la TASI ai fabbricati rurali ad uso strumentale? Classificati come D/10, scontano un’aliquota fissa dello 0,1%, che il Comune non può aumentare e alla quale non è possibile applicare maggiorazioni (sono immobili esenti IMU).

=>TASI e IMU per fabbricati rurali

Esenzione TASI

  • L’importo minimo sotto il quale non si deve versare la TASI dovuta si applica al totale annuo o all’importo delle rata? L’esenzione scatta per un totale annuo sotto i 12 euro, non per il singolo versamento (acconto o saldo).
  • Per più comproprietari (es.: due coniugi), il minimo di 12 euro riguarda l’importo dovuto dal singolo contribuente o l’intera TASI sull’immobile? La soglia minima riguarda l’importo dovuto dal singolo contribuente nel singolo Comune. Significa che,, possedendo più immobili nello stesso Comune, è la somma del versamento totale a rilevare.
  • Nel caso di locazione, l’importo minimo vale per ogni singolo inquilino o, nel caso di più coinquilini intestatati del contratto, sul totale dovuto? Dipende dal contratto di affitto. Se riguarda l’intero appartamento, il tetto si applica al dovuto in totale da tutti gli inquilini. Se ogni inquilino (es. : studenti) è titolare dell’affitto di una singola stanza, rileva ogni singola quota (in questo caso, se sono tutte inferiori ai 12 euro, nessuno paga la TASI).

=> Esenzione TASI per affitti di famiglie e imprese

Detrazioni

  • Se un immobile ha più proprietari con quote diverse, come si applicano le detrazioni prima casa? Valgono le stesse regole IMU: la detrazione va ripartita in parti uguali e non in proporzione alle quote.
  • Se il Comune prevede detrazioni in base al reddito del proprietario (non del nucleo familiare), come si applicano a un immobile in comproprietà di due coniugi, con soglie diverse di reddito? La detrazione si applica interamente al solo coniuge avente diritto in base al suo reddito.

=> Detrazioni TASI 2014 nei principali Comuni

Convivenze

  • Due conviventi abitano nello stesso immobile, uno proprietario, l’altro no: quest’ultimo, deve pagare la quota TASI per inquilini e utilizzatori dell’immobile, a qualsiasi titolo? Non esiste una disposizione specifica, in teoria comunque vale la regola in base alla quale i due soggetti sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, di conseguenza anche il convivente è tenuto al pagamento della TASI applicando la quota stabilità dal comune per i locatari. Se la delibera non ha previsto tale quota o esplicite esenzioni, si applica il 10%.
  • Analogo ragionamento può essere applicato ad altre situazioni di convivenza (due amici, badante che abita nell’appartamento della persona di cui si occupa, ecc.)? Sì, ma il condizionale è tuttavia d’obbligo, perché si tratta sempre di una mera interpretazione.

Casa al coniuge

  • Chi paga la TASI per un immobile di proprietà di due coniugi legalmente separati, abitato solo sa quello assegnatario? Il coniuge assegnatario è titolare del diritto reale e quindi il soggetto passivo dell’imposta (come per l’IMU), applicando l’aliquota prima casa (a meno che il Comune non preveda disposizioni diverse).
  • E se l’assegnatario vive invece in affitto? In questo caso, è considerato inquilino, pagando la quota di spettanza del locatario prevista dalla delibera (dal 10 al 30%) applicata ad una TASI calcolata con l’aliquota valevole per il proprietario.

Eredi

Nella casa coniugale, in seguito al decesso di uno dei coniugi, continua a vivere l’altro ma l’immobile – in seguito alla divisione ereditaria – è di sua proprietà solo al 50% mentre la restante quota stata ereditata dal figlio, che dimora altrove: chi paga la TASI? Il coniuge che continua a vivere nell’immobile è titolare del diritto reale, pagando interamente la TASI con aliquota prima casa.

Aliquote

  • Abitazione principale: 0,25% /0,33%  (con maggiorazione massima dello 0,08%)
  • Altri immobili (somma TASI+IMU): 1,06% / 1,14%  (con maggiorazione massima dello 0,08%)

La maggiorazione deve essere applicata o alle prime case o agli altri immobili, oppure suddivisa fra le due tipologie, ma mai applicata interamente sia alle prime case sia agli altri immobili.

=> Come si applica la maggiorazione TASI

Scadenze

Ricordiamo infine che pagano entro il 16 ottobre i contribuenti nei 5.227 Comuni che hanno deliberato in tempo utile le aliquote TASI 2014, tra cui: Roma, Milano, Campobasso, Catanzaro, Firenze, L’Aquila, Potenza, Perugia, Trieste, Palermo, Catania, Messina, Foggia, Verona, Padova, Prato, Reggio Calabria, Taranto, Reggio Calabria. Nei circa 650 che non hanno emesso delibera entro il 10 settembre si pagherà acconto e saldo in un’unica soluzione entro il 16 dicembre (con aliquota standard dello 0,1%).

=> Elenco dei Comuni con acconto TASI a ottobre

=> Elenco dei Comuni con TASI unica a dicembre