Tratto dallo speciale:

Dichiarazione IVA 2017, guida e novità

di Barbara Weisz

27 Gennaio 2017 09:02

Dichiarazione IVA 2017 entro fine febbraio, non può più essere presentata in forma unificata con quella dei redditi: moduli e istruzioni di compilazione dell'Agenzia delle Entrate.

Si avvicina il termine per la dichiarazione IVA 2017 e sono pronti modelli e istruzioni definitive dell’Agenzia delle Entrate, in un anno che introduce parecchie novità, a partire dalla separazione dalla dichiarazione dei redditi. I due adempimenti, dichiarazione IVA e dei redditi, a partire dall’anno di imposta 2016 non si possono presentare in forma unificata. Per questa ragione, tutti i modelli dichiarativi UNICO hanno cambiato denominazione e da quest’anno si chiamano semplicemente Redditi 2017.

Il termine per la presentazione della dichiarazione IVA è il 28 febbraio: l’invio va effettuato esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, a partire dal prossimo 1 febbraio. Quindi, la presentazione va effettuata obbligatoriamente nel periodo compreso fra l’1 e il 28 febbraio.

=> Partite IVA e imprese: novità fiscali 2017

Il modello di dichiarazione IVA 2017 è composto da frontespizio, un modulo composto da più quadri (VA-VB-VC-VD-VE-VF-VJ-VI-VH-VK-VN-VL-VT-VX-VO-VG), che va compilato da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all’attività svolta. I quadri VB – VI – VN e VG vanno compilati sempre a partire dal primo modulo (anche in presenza di più moduli a seguito di contabilità separate o trasformazioni sostanziali soggettive): la compilazione di più moduli di uno qualsiasi di questi quadri non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione.

L’ente o società controllante deve comprendere nella propria dichiarazione anche il prospetto IVA 26 PR/2017 (composto dei quadri VS-VV-VW-VY-VZ) per l’indicazione dei dati relativi alla liquidazione dell’IVA di gruppo.

I contribuenti con contabilità separate devono presentare il frontespizio ed un modulo per ogni contabilità separata. I quadri VC, VD, VH, VK, VT, VX e VO e la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL vanno compilati una sola volta sul primo modulo, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività. Se il contribuente, nel corso dell’anno, ha applicato regimi differenti d’imposta (esempio: regime normale IVA e regime speciale dell’agricoltura), deve compilare più moduli per indicare distintamente le operazioni relative a ciascun regime.

In tutte la pagine va indicato codice fiscale del contribuente e numero progressivo del modulo di cui la pagina fa parte. Per ogni modulo compilato, vanno barrate le caselle relative ai quadri compilati. Se la dichiarazione è costituita da un unico modulo, su tutte le pagine deve essere riportato il numero “01“. Se in un quadro non ci sono dati o valori significativi da indicare, il quadro non deve essere compilato. Di conseguenza non devono essere barrate le caselle relative ai quadri compilati (in calce al quadro VL) relativamente ai quadri con valori pari a zero e in assenza di altri dati richiesti.

Infine, in caso di fusioni, scissioni, conferimenti d’azienda o di altre operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive, il dichiarante (società incorporante, beneficiaria, conferitaria, ecc.) deve presentare, oltre a uno (o più moduli) per l’indicazione dei propri dati, anche uno (o più moduli) per l’indicazione dei dati relativi agli altri soggetti partecipanti alla trasformazione.

Le principali novità in dichiarazione IVA 2017:

  • nel quadro “tipo di dichiarazione” è stata eliminata la casella per la dichiarazione a favore, come avvenuto negli altri modelli dichiarativi, in seguito alla modifica legislativa che ha equiparato il termine a quello della dichiarazione a sfavore.
  • Nei quadri VE, (operazioni attive e volume d’affari), e VF (operazione passive e IVA ammessa in detrazione), sono stati inseriti i nuovi righi per le operazioni con aliquota 5% e per le varie percentuali di compensazioni (7,65%, 7,95%, 10% per le operazioni attive, e 7,65 e 7,95% per quelle passive).
  • E’ stato introdotto il nuovo quadro VN per i soggetti che hanno presentato nel 2016 dichiarazioni integrative a favore ai sensi dell’articolo 8, comma 6-bis, del Dpr 322/1998 (introdotto dalla Legge di Stabilità 2017) oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento delle dichiarazioni integrative. Nel quadro vanno esposti l’anno cui si riferisce la dichiarazione integrativa presentata e l’importo del credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante.
  • Nel quadro VX è stato inserito un nuovo campo per l’interpello, per coloro che in alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, hanno presentato preventivamente istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative e/o della disciplina delle società in perdita sistematica secondo quanto previsto dal comma 4-bis dell’articolo 30 della legge n.724 del 1994.
  • C’è il nuovo quadro VG per enti o società commerciali controllanti che intendono avvalersi, per il 2017, della particolare procedura di compensazione dell’IVA prevista dal decreto ministeriale 13 dicembre 1979, relativamente ad una o più società commerciali considerate «controllate» ai sensi della disciplina in esame. L’ente o società commerciale controllante comunica all’Agenzia delle entrate l’esercizio dell’opzione per la procedura tramite la compilazione del nuovo quadro VG nella dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto presentata nell’anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l’opzione.

IVA Agenzia delle Entrate