Tratto dallo speciale:

Lavoro accessorio compatibile con sussidi al reddito

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 14 Ottobre 2015
Aggiornato 21 Dicembre 2015 10:22

Il lavoro accessorio è cumulabile con le prestazioni di sostegno al reddito, indennità di mobilità, NASpI, disoccupazione agricola e Cassa Integrazione Guadagni: i chiarimenti INPS.

Con la circolare n. 170/2015 l’INPS ha fornito indicazioni in merito alla possibile compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni di sostegno al reddito, l’indennità di mobilità, la NASpI, la disoccupazione agricola e la Cassa Integrazione Guadagni. Il riferimento normativo è al Decreto legislativo n. 81/2015, entrato in vigore il 25 giugno 2015, che ha riscritto il campo di applicazione e la disciplina del lavoro accessorio.

=> Buoni lavoro: come funzionano e dove trovarli

Prestazioni di sostegno al reddito

L’articolo 48 del decreto legislativo n. 81/2015 prevede che prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese:

“In tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, anche essi rivalutati, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio”.

=> Lavoro intermittente e accessorio: riforma e novità

Indennità di mobilità

A partire dal 1° gennaio 2015 l’indennità di mobilità è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 euro per anno civile, rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Per i compensi tra i 3.000 ed i 7.000 euro per anno civile il reddito derivante dallo svolgimento del lavoro accessorio sarà compatibile e cumulabile con l’indennità di mobilità nei limiti previsti dall’articolo 9, comma 9, della legge n. 223 del 1991. Il beneficiario deve comunicare all’INPS il reddito presunto, entro cinque giorni dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di indennità di mobilità.

=> Indennità disoccupazione: mobilità o NASpI?

NASpI

In caso di lavoro accessorio per i compensi che superano il limite di 3.000 euro e fino a 7.000 euro per anno civile la NASpI è ridotta all’80%. Il beneficiario è chiamato a comunicare all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante da tale attività.

Disoccupazione agricola

Anche per i trattamenti di disoccupazione agricola viene confermata la compatibilità con lo svolgimento di attività di lavoro occasionale accessorio nel limite complessivo annuale di 3.000 euro netti di compenso, rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

=> Disoccupazione agricoltura: guida INPS

Cassa Integrazione Guadagni

Cumulabilità integrale anche per le integrazioni salariali (CIG), sempre nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Per i compensi superiori a tale limite e fino a 7.000 euro per anno civile si applica quanto previsto dall’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 148/2015 che ripropone le abrogate disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 8 della legge n. 160/88. Solo nel caso in cui i compensi superino i 3.000 euro l’interessato è obbligato a presentare all’INPS la comunicazione preventiva di cui all’art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 148/2015.