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Obbligo assunzione disabili, aumento sanzioni

di Noemi Ricci

Pubblicato 28 Settembre 2016
Aggiornato 26 Gennaio 2017 14:14

Il decreto legislativo correttivo del Jobs Act interviene sulle norme in materia di collocamento delle persone disabili, inasprendo il regime sanzionatorio.

Con l’imminente entrata in vigore delle norme decreto legislativo correttivo del Jobs Act (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13 della legge 10 dicembre 2014, n.183), e con riferimento al collocamento obbligatorio, in caso di mancata assunzione di disabili quelle che rischieranno le aziende sono sanzioni molto salate.

Il provvedimento, all’art. 6, apporta “Modificazioni al decreto legislativo n. 151 del 2015” (uno di quelli attuativi del Jobs Act).  In particolare, il datore di lavoro che non abbia coperto, per cause imputabili all’azienda, le quote di assunzione obbligatorie sarà soggetto ad una sanzione amministrativa pari a 5 volte la misura del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis, legge 12 marzo 1999, n. 68, equivalente ad euro 153,20 per ogni giorno lavorativo di mancata copertura della quota d’obbligo e per ciascun disabile non assunto.

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Il datore di lavoro è tenuto al versamento di tale sanzione amministrativa trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie protette.

In caso di violazione relativa alla mancata copertura della quota d’obbligo, si applicherà inoltre una procedura di diffida che prevede la presentazione di una richiesta di assunzione o la stipula di un contratto di lavoro con persona avviata dagli uffici competenti. Ottemperando alla diffida il datore di lavoro potrà sanare la propria posizione mediante versamento di una sanzione pari ad euro 38,30.

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Ricordiamo che i lavoratori disabili devono essere pari ad almeno:

  • il 7% nelle imprese fino a 50 dipendenti,
  • due lavoratori con 36-50 dipendenti,
  • un solo lavoratore tra 15 e 35 dipendenti.

Nella quota disabili rientreranno anche i dipendenti che hanno una ridotta capacità lavorativa pari al 60%.

Ricordiamo che l’applicazione delle nuove sanzioni sono legate all’entrata in vigore del decreto, per il quale è necessario attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Le modifiche

ART. 6 (Modificazioni al decreto legislativo n. 151 del 2015)

1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 3-bis, le parole «riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento»;

b) all’articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 4, le parole da «di una somma pari a lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis.»; 2) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Per la violazione di cui al comma 4, trova applicazione la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. La diffida prevede, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.»; 3) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.».

2. All’articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.».

3. All’articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»

 

Per approfondimenti:  Disposizioni integrative e correttive a d.lgs. 81/15, e 148, 149, 150 e 151/15; Schema di Decreto Legislativo