Congedo straordinario per cure di invalidità

Risposta di Michele Bolpagni

Pubblicato 23 Luglio 2021
Aggiornato 22 Giugno 2022 13:03

Fatima chiede:

Ho fatto richiesta al mio datore di lavoro di congedo straordinario per cure (invalidità civile al 67%), ma mi è stato negato motivando il diniego con la mancanza di requisiti. Chi ha ragione?

La valutazione sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa spetta al medico della ASL territorialmente competente e non al datore di lavoro. Pertanto la lettrice, se possiede i requisiti di invalidità previsti dall’art.26 della Legge 118/1971 o dell’art.10 D.Lgs. 509/1988 ha diritto ad usufruire del congedo straordinario per cure.

=> Malattia e invalidità civile

Questo tipo di congedo è fruibile per chi ha una invalidità superiore al 50% ed è valido per 30 giorni l’anno, anche non continuativi, se le cure sono riferibili all’infermità invalidante ed effettuate per effettive esigenze terapeutiche e riabilitative.  I 30 giorni di assenze sono retribuiti e devono essere utilizzati nell’anno solare.

Consiglio pertanto di ripresentare formalmente la richiesta al datore di lavoro, corredata dall’autorizzazione del medico della ASL territorialmente competente.     

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Risposta di Michele Bolpagni