Congedo per cure agli invalidi dal 50%: spettano 30 giorni, anche senza 104

Risposta di Anna Fabi

20 Marzo 2026 12:26

Fatima chiede:

Ho fatto richiesta al mio datore di lavoro di congedo straordinario per cure (invalidità civile al 67%), ma mi è stato negato motivando il diniego con la mancanza di requisiti. Chi ha ragione?

Sì, ha diritto al congedo per cure. L’art. 7 del D.Lgs. 119/2011 riconosce ai lavoratori cui sia stata riconosciuta una riduzione della invalidità civile superiore al 50% il diritto a fruire di un congedo per cure fino a 30 giorni all’anno, anche frazionati, per sottoporsi a trattamenti connessi alla propria infermità invalidante. Il congedo non rientra nel periodo di comporto e non intacca i giorni di malattia.

I requisiti per accedere al congedo per cure

Per avere diritto al congedo è necessario che l’invalidità civile riconosciuta comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, come risulta dal verbale della Commissione Medica dell’INPS. Non occorre il riconoscimento ai sensi della Legge 104/92: l’unico requisito è la percentuale di invalidità certificata, indipendentemente dall’accertamento della situazione di handicap.

Le cure per le quali si richiede il congedo devono essere direttamente connesse all’infermità invalidante riconosciuta: non è possibile utilizzare questi giorni per patologie o trattamenti estranei alla condizione che ha determinato il riconoscimento dell’invalidità.

Come fare la domanda e quale certificato serve

Il lavoratore presenta domanda scritta al proprio datore di lavoro, allegando la richiesta del medico. Il certificato deve essere rilasciato da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale oppure da un medico appartenente a una struttura sanitaria pubblica: dalla documentazione deve risultare la necessità della cura in relazione all’infermità per cui è stata riconosciuta l’invalidità. Non è sufficiente un certificato di un medico privato non convenzionato.

Il congedo può essere frazionato in giornate nell’arco dell’anno solare, ma non è frazionabile in ore. I 30 giorni si azzerano al 31 dicembre e non si cumulano con quelli dell’anno successivo.

Chi paga la retribuzione durante il congedo per cure

Durante il congedo il lavoratore ha diritto al trattamento economico calcolato secondo il regime delle assenze per malattia, ma con una differenza importante rispetto alla malattia ordinaria: l’indennità è interamente a carico del datore di lavoro e non dell’INPS (interpello Min. Lavoro n. 10/2013). L’istituto previdenziale non interviene nel finanziamento di questo congedo.

Nel settore privato il trattamento segue le regole del CCNL applicato per le assenze per malattia, incluso il periodo di carenza. Nel settore pubblico si applica la disciplina delle assenze per malattia prevista per i dipendenti pubblici, con la decurtazione dei primi dieci giorni. Quando il congedo è fruito in modo frazionato, le giornate possono essere considerate come un unico episodio morboso continuativo ai fini del calcolo del trattamento economico.

Congedo per cure, malattia e congedo Legge 104: le differenze

Il congedo per cure si distingue dalle altre assenze tutelate su tre punti:

  • a differenza del congedo per malattia, non incide sul comporto e non può determinare il licenziamento per superamento del periodo di comporto;
  • a differenza del congedo straordinario Legge 104, riguarda il lavoratore stesso e non l’assistenza a un familiare disabile; non richiede il riconoscimento di handicap ai sensi della Legge 104/92 né la situazione di gravità;
  • a differenza dei permessi orari Legge 104 (3 giorni al mese), è disciplinato su base annua e ha come scopo esclusivo lo svolgimento di terapie connesse all’invalidità riconosciuta.

Dal 1° gennaio 2026, con la Legge 106/2025, i lavoratori con invalidità pari o superiore al 74% affetti da patologie oncologiche, croniche o invalidanti possono accedere anche a 10 ore aggiuntive di permesso retribuito all’anno per visite ed esami, indennizzate al 66,66% della retribuzione oraria. Si tratta di uno strumento distinto dal congedo per cure, cumulabile con esso.

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Risposta di Anna Fabi