Congedo parentale: domanda e indennizzo

di Barbara Weisz

Pubblicato 21 Luglio 2015
Aggiornato 11 Gennaio 2018 10:36

Come richiedere da subito il congedo parentale fino a 12 anni del figlio, retribuito fino ai 6 anni: circolare INPS con le istruzioni operative, anche per i periodi avanzati.

Come funziona il congedo parentale esteso fino ai 12 anni di vita del bambino e retribuito fino ai 6 anni: le istruzioni sono contenute nella circolare INPS 139/2015, che segue il messaggio sulla presentazione delle domande. La normativa d riferimento è il decreto 80/2015, attuativo del Jobs Act, in vigore dal 25 giugno 2015.

Congedo

Per quest’anno i genitori possono chiedere il congedo non più fino a 8 ma fino a 12 anni di vita del bambino. Inoltre, il Jobs Act alza anche da 3 a 6 anni i limiti temporali di indennizzo, nel quale il genitore in congedo percepisce il 30% dello stipendio. La stessa norma si applica ai casi di adozione o affidamento.

=> Congedo retribuito fino ai 6 anni

=> Congedo parentale fino ai 12 anni

Resta possibile estendere l’indennizzo per periodi di congedo ulteriori rispetto ai 6 mesi, oppure fra i 6 e gli 8 anni del bambino, se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Tale limite di reddito, annualmente rivalutato, è pari per l’anno 2015 ad euro 6mila 531,07. I periodi che vanno dagli 8 ai 12 anni di vita del figlio, non sono mai indennizzabili. La fruizione del congedo parentale è sempre coperta da contribuzione figurativa fino ai 12 anni del figlio (quindi anche per i periodi non indennizzati).

Domanda di congedo

Nel caso in cui i genitori abbiano già fruito solo in parte del congedo parentale nei primi 8 anni di vita del figlio, possono utilizzare i giorni rimanenti fino al compimento del 12esimo anno di età, a partire dal 25 giugno. In questo caso, come spiegato dall’INPS con il messaggio 4576, per il solo mese di luglio si presenta domanda cartacea usando l’apposito modulo INPS, per consentire l’adeguamento del sistema informatico per la richiesta online (che continua a funzionare per le richieste relative ai primi 8 anni di vita del bambino). La norma si applica anche per i casi di adozione e affidamento, in questo caso i 12 anni partono dall’ingresso del minore in famiglia (i congedi non possono comunque essere fruiti quando il figlio diventa maggiorenne).

=> Scarica il modello SR23: domanda di congedo parentale

Durata del congedo

  • limite individuale pari a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale;
  • limite complessivo tra i genitori pari a 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi;
  • limite per il genitore solo pari a 10 mesi.

Applicazione

Per il momento, la norma è operativa, in via sperimentale, per il 2015. Per cui, se ad esempio un genitore vuole utilizzare il congedo fra metà dicembre e metà gennaio 2016, e il figlio ha già 8 anni, potrà in realtà utilizzerà solo le due settimane fino al 31 dicembre, perché da gennaio 2016 si torna al congedo parentale possibile solo nei primi 8 anni di vita del figlio.

=> Conciliazione vita-lavoro: nuove misure applicabili

In realtà il limite del 31 dicembre è in via di superamento: un altro decreto attuativo del Jobs Act, sugli ammortizzatori sociali, approvato dal consiglio dei ministri in via preliminare e ora in parlamento per i necessari pareri, rende strutturale il congedo parentale fino a 12 anni. Bisogna, però, aspettare che il nuovo decreto sia definitivo, nel frattempo si applica quello sulla conciliazione dei tempi vita lavoro, di cui si occupa la circolare INPS.

139/2015