Assunzioni a tempo indeterminato: stop al versamento dei contributi previdenziali

di Nicola Santangelo

Pubblicato 5 Giugno 2015
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:38

La Legge di Stabilità per il 2015 ha previsto, fra l’altro, anche l’esonero dei contributi per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015. Si tratta, in pratica, di un’agevolazione rivolta alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico.

 

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L’esonero contributivo spetta per un periodo massimo di 36 mesi. L’agevolazione spetta, come chiarito dall’Inps nella circolare 17/2015, anche in caso di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto di lavoro indeterminato. Secondo il CNDCEC possono essere considerati agevolabili anche i contratti di assunzione stipulati entro la fine del 2015 anche se decorrenti a partire dal 2016. Risultano, inoltre, agevolabili le assunzioni a tempo indeterminato con contratto di lavoro ripartito (job sharing) a patto che le condizioni per l’applicazione dell’agevolazione siano possedute da entrambi i lavoratori.

=> Contratto di lavoro a tempo indeterminato

L’agevolazione non spetta per tutti quei lavoratori che nei sei mesi precedenti alla data di assunzione siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro né ai lavoratori che nei tre mesi antecedenti al 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore della Legge di Stabilità, abbiano già avuto un contratto a tempo indeterminato con il datore di lavoro. Vanno considerate anche le società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Il beneficio consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di euro 8.060 annui. L’esenzione spetta per i contributi assistenziali e previdenziali con esclusione dei premi e dei contributi Inail e dell’eventuale Fondo per l’erogazione del TFR ai lavoratori dipendenti.