L’INPS è intervenuto con nuovi chiarimenti sulle regole che disciplinano l’accesso alla pensione dei dipendenti pubblici iscritti alle gestioni ex-INPDAP, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025. Il Messaggio n. 2491 del 25 agosto 2025 fornisce indicazioni operative in merito alle deroghe applicabili per la liquidazione delle quote retributive di pensione.
Con il messaggio n. 2491 del 25 agosto, l’Istituto ha definito i nuovi criteri di applicazione delle aliquote di rendimento per le gestioni CPDEL, CPS, CPI e CPUG.
In pensione con i nuovi limiti ordinamentali
La premessa normativa è che la Manovra 2025 (articolo 1, commi 162-165, legge n. 207/2024) ha innalzato i limiti ordinamentali, collegandoli al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia fissato a 67 anni per il biennio 2025-2026. (inoltre, le amministrazioni pubbliche possono adesso trattenere in servizio, fino ai 70 anni, il personale di cui ritengano necessario avvalersi, con il consenso dell’interessato).
In questo nuovo quadro di legge, cambiano le fattispecie per l’applicazione delle “penalizzazioni” per chi si ritira con la pensione anticipata a partire dal 2025.
Deroghe alle nuove aliquote di rendimento
L’INPS precisa che le nuove aliquote di rendimento introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 non trovano applicazione nei casi di pensione di vecchiaia liquidata a seguito della risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età.
La deroga si estende anche ai dipendenti di enti che hanno perso la natura giuridica pubblica ma sono rimasti iscritti alla CPDEL, nonché nei casi di pensione in cumulo con l’AGO al momento della cessazione per limiti ordinamentali.
Dimissioni e trattenimento in servizio
Un ulteriore chiarimento riguarda i lavoratori che si dimettono durante il periodo di trattenimento in servizio: se la risoluzione avviene dopo il raggiungimento del limite ordinamentale ma prima della scadenza del trattenimento, resta valida la disciplina derogatoria, con l’applicazione delle aliquote più favorevoli.
APE Sociale e pensioni precoci
Il nuovo documento di prassi si sofferma anche sul trattamento pensionistico dopo il periodo di fruizione dell’APE Sociale. In questo caso, se si accede alla pensione di vecchiaia, le quote retributive sono calcolate con le aliquote tradizionali (leggi n. 965/1965 e n. 16/1986). Se invece si accede alla pensione anticipata, le quote con meno di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1995 seguono le aliquote introdotte dalla legge di Bilancio 2024.
L’INPS conferma infine che non rientrano nelle nuove regole i lavoratori precoci che abbiano maturato e certificato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2023, indipendentemente dalla decorrenza effettiva del trattamento.
Tabella pensioni piene in deroga
Ecco un sommario operativo sulle deroghe all’applicazione delle nuove aliquote di rendimento per la pensione anticipata dei lavoratori ex-INPDAP
| Pensione | Aliquote di rendimento | Deroga |
|---|---|---|
| Pensione di vecchiaia per limiti ordinamentali | Calcolo con aliquote tradizionali (L. 965/1965, L. 16/1986) | Sì, escluse le nuove aliquote introdotte dalla L. Bilancio 2024 |
| Enti privatizzati ma iscritti CPDEL | Aliquote ordinarie | Sì, come se fossero enti pubblici |
| Pensione in cumulo con AGO | Aliquote tradizionali in caso di cessazione per limiti ordinamentali | Sì |
| Dimissioni durante trattenimento in servizio | Aliquote ordinarie se cessazione dopo il raggiungimento del limite | Sì, anche se la risoluzione avviene prima della scadenza del trattenimento |
| Pensione dopo Ape sociale | Vecchiaia: aliquote tradizionali Anticipata: nuove aliquote se meno di 15 anni di contributi al 31/12/1995 |
Parziale, dipende dalla tipologia di pensione |
| Lavoratori precoci con diritto maturato al 31/12/2023 | Aliquote tradizionali, indipendentemente dalla decorrenza | Sì, esclusi dalle nuove regole |