


L’incentivo al posticipo della pensione anticipata, il cosiddetto Bonus Maroni/Giorgetti, è esentasse anche per i dipendenti pubblici. Il chiarimento è contenuto nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.45/2025, che fornisce un’interpretazione estensiva della norma primaria: il legislatore intende stimolare per tutti i destinatari l’utilizzo di questo strumento.
Si tratta della possibilità, per i lavoratori che hanno maturato il requisito per la pensione anticipata ordinaria (secondo i requisiti della Legge Fornero)o per la Quota 103, di rinunciare alla parte di contributi previdenziali a proprio carico normalmente trattenuti in busta paga ogni mese ai fini della futura pensione, per farseli invece riconoscere subito come parte della retribuzione netta.
Bonus posticipo pensione anticipata
Il bonus Maroni è stato ampliato dall’ultima Legge di Stabilità, che oltre ad aver esteso la platea dei potenziali beneficiari ha anche introdotto l’esenzione fiscale della somma. Ribattezzato dal 2025 Bonus Giorgetti, fino al 2024 era rivolto solo a coloro che avevano maturato la Quota 103 ed era comunque soggetto a tassazione IRPEF. Da quest’anno, invece, lo possono utilizzare anche i dipendenti (pubblici e privati) che hanno maturato i versamenti contributivi minimi per la pensione anticipata ordinaria. La precisazione AdE dei giorni scorsi riguarda nello specifico il regime fiscale applicato, anche a personale della PA.
Incentivo non imponibile per tutti
Sempre in base alla Manovra 2025 (comma 161, legge 207/2024), la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, e che invece in caso di esercizio dell’opzione viene riconosciuta in busta paga, non concorre a formare il reddito, quindi è esentasse. La norma prevede che si applichi l’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi.
Proprio questo riferimento legislativo comportava l’esclusione dalla non imponibilità fiscale dei dipendenti pubblici, perché il testo della disposizione del TUIR fa esplicito riferimento solo alla rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima. Non ricomprende quindi anche gli iscritti alle forme esclusive dell’AGO, come quelle dei dipendenti della gestione pubblica.
Secondo l’interpretazione letterale della norma la non imponibilità fiscale del bonus sarebbe quindi limitato ai lavoratori del settore privato, pertanto l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per confermarne l’applicabilità anche ai lavoratori della PA.
«Dagli atti parlamentari – si legge nella Risoluzione delle Entrate-, emerge che la modifica normativa recata dal citato articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2025 è finalizzata ad ampliare la platea dei lavoratori destinatari degli incentivi al posticipo della pensione, includendovi oltre ai soggetti che hanno maturato i requisiti di 62 anni e 41 anni di contributi al 31 dicembre 2025, anche quelli che hanno maturato i requisiti contributivi di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne entro il 31 dicembre 2025, nonché a prevedere l’esclusione dalla tassazione delle somme corrispondenti alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore».
La finalità incentivante «sarebbe in parte vanificata laddove la possibilità di rinuncia all’accredito contributivo anche per gli iscritti alle forme esclusive dell’AGO non fosse accompagnata dall’esclusione dalla tassazione delle corrispondenti quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della predetta rinuncia».
Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, stabilendo l’esenzione fiscale in relazione alla somma di contributi a carico del lavoratore che vengono trasformati in retribuzione, il legislatore abbia inteso prevedere, per tutti i lavoratori iscritti alle forme previdenziali elencate nel comma 161 della manovra (anche i dipendenti pubblici), il beneficio fiscale della non concorrenza alla formazione del reddito.
In definitiva, il regime di non imponibilità di cui all’articolo 51, comma 2, lettera ibis) del TUIR si applica anche ai lavoratori dipendenti iscritti a forme ”esclusive” di assicurazione generale obbligatoria, compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che si avvalgono della facoltà di rinunciare all’accredito contributivo.